Finanza

Aiuti Covid: il rispetto dei massimali in base alla data di concessione

Il momento di attribuzione varia in base ai benefici e cambia l’auto dichiarazione

Entra nel vivo il monitoraggio degli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese per l’emergenza Covid. Il Dm Economia dell’11 dicembre (pubblicato sul sito del dipartimento Finanze insieme alla relazione illustrativa) attua l’articolo 1, comma 16, del Dl 41/2021 che ha introdotto, nel nostro ordinamento, lo schema ombrello (commi da 13 a 15) che consente alle imprese di usufruire degli aiuti nel rispetto dei nuovi massimali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo (si veda il precedente articolo). Il provvedimento regolamenta le modalità di verifica delle condizioni previste dalle due sezioni e prevede la necessità, per l’impresa beneficiaria, di presentare un’autodichiarazione alle Entrate nella quale attestare il rispetto di detti massimali.

Il Dm demanda poi a due provvedimenti delle Entrate sia i termini e il contenuto dell’autodichiarazione che i soggetti beneficiari dovranno presentare per attestare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell’aiuto sia le modalità per il recupero degli aiuti “illegalmente” fruiti.

Data la delicatezza dell’autodichiarazione restano da affrontare e risolvere temi non ancora chiari.

In primo luogo non è chiaro se i massimali stabiliti dalle rispettive sezioni 3.1 e 3.12 siano cumulabili o meno. È auspicabile una soluzione positiva ma è anche necessario un approccio prudenziale in quanto il sistema degli aiuti previsti dal Quadro temporaneo è una deroga al regime ordinario degli aiuti di Stato.

Altra questione è la possibilità (o meno) per il beneficiario di usufruire alternativamente, per la medesima misura, sia della sezione 3.1 che della sezione 3.12 (purché ne ricorrano le condizioni) allocando una quota parte dell’aiuto ricevuto in entrambe le sezioni.

Restano infine dubbi sul momento di concessione dell’aiuto ai fini del rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12. Il decreto si limita a confermare che rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, richiamando la decisione della Commissione Ue del 15 ottobre 2021. Pertanto a seconda della misura bisognerà avere riguardo:

• alla data di approvazione della domanda di aiuto;

• alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o di approvazione della compensazione per i crediti d’imposta (non vi è il caso della cessione del credito);

• alla data di entrata in vigore della normativa di riferimento, negli altri casi.

Se la data di concessione non è chiara, vi saranno problemi per la presentazione delle autodichiarazioni e contestualmente molte imprese correranno il rischio dover restituire gli aiuti.

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