Imposte

Trasporti internazionali, carico e scarico non imponibile Iva

La risposta a interpello 229: il trattamento prescinde dal soggetto committente

di Anna Abagnale e Simona Ficola

I servizi di carico e scarico relativi a beni in esportazione sono non imponibili ai fini Iva indipendentemente dal soggetto committente.

La risposta a interpello 229/2022 delle Entrate “restringe” l’ambito di applicazione della modifica normativa che dal 1° gennaio 2022 ha interessato i servizi di trasporto internazionali.

Al fine di adeguare l’ordinamento interno alla pronuncia della Corte di giustizia (causa C-288/16), il Dl 146/2021 ha introdotto un comma 3 all’articolo 9 del Dpr 633/72, secondo cui non rientrano tra le prestazioni di servizi non imponibili Iva i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o del prestatore dei servizi di cui al n. 4) del comma 1, del medesimo articolo 9 (sostanzialmente lo spedizioniere).

In altre parole, sono escluse dal regime di non imponibilità di cui all’articolo 9, comma 1, n. 2) le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato, ad esempio dall’esportatore di trasportare all’estero la merce, affida a sua volta, a un altro vettore terzo il trasporto in questione (o anche solo una parte di esso).

Secondo le Entrate, con la risposta 229, se, oltre al servizio di trasporto internazionale, all’esportatore sono rese ulteriori prestazioni, quali quelle di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili (articolo 9, comma 1, n. 5), tali prestazioni, in quanto accessorie rispetto alla prestazione principale di trasporto, sono attratte nel regime di non imponibilità di cui all’articolo 9, comma 1, n. 2).

Diversamente, nell’ipotesi in cui il trasporto internazionale è reso da un soggetto diverso da quello che effettua, ad esempio, il servizio di carico e scarico, oppure nell’ipotesi in cui tali ultimi servizi sono resi ad un terzo rispetto al committente del trasporto, essi non possono qualificarsi quali accessori rispetto al trasporto ai sensi dell’articolo 12 Dpr 633/1972.

Tuttavia, per espressa previsione normativa (articolo 9, comma 1, n. 6) – e come ribadisce l’Agenzia nella risposta 229 – i servizi di carico, scarico, trasbordo, eccetera beneficiano comunque del regime di non imponibilità Iva «per il loro carattere oggettivo di servizi connessi agli scambi internazionali». Sicché per questi non opera la limitazione soggettiva introdotta, a partire da inizio anno, nello specifico per il trasporto.

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