Imposte

Bonus ricercatori, proroga con prima scadenza entro il 27 settembre

Le Entrate definiscono l’opzione per chi ha esaurito il beneficio nel 2021

di Antonello Orlando

Diventa operativa l’opzione della proroga dei benefici fiscali prevista per i ricercatori trasferiti in Italia prima del 2020. Il provvedimento 102028/2022 delle Entrate pubblicato il 31 marzo ha attuato la previsione della legge di bilancio del 2022 per trattenere in Italia docenti e ricercatori trasferiti nel nostro paese prorogandone la durata della riduzione dell’imponibile fiscale del 90%, originariamente previsto per 4 anni.

La manovra del 2022, analogamente a quanto già disposto per gli impatriati dalla legge 178/2020, aveva previsto la possibilità di un’estensione del beneficio fiscale per docenti o ricercatori iscritti all’Aire o cittadini di Stati Ue a condizione di aver trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che alla fine del 2019 risultassero fruitori del beneficio fiscale dell’articolo 44 del Dl 78/2010.

Il provvedimento dispone l’opzione per la proroga secondo le modalità di riduzione dell’imponibile fiscale del comma 3-ter dell’articolo 44 con versamento di un’imposta sostitutiva pari al 5 o al 10% dei redditi agevolati di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nell’anno precedente a quello dell’opzione. Il ticket di ingresso sarà pari al 10% dell’imponibile per i ricercatori che abbiano almeno un figlio minorenne, anche in affido, o, alternativamente che diventi proprietario (direttamente, in comproprietà o con acquisto da parte del partner o dei figli) di un immobile residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi prima o, ancora entro 18 mesi dall’esercizio dell’opzione (estensione a 8 anni del beneficio).

Il ticket si riduce al 5% dei redditi dell’anno precedente nel caso di chi abbia almeno 3 figli minorenni e, congiuntamente, l’acquisto di un immobile (con estensione del bonus a 13 anni).

I ricercatori dovranno versare tale importo con modello F24 senza compensazioni con codici tributo di prossima pubblicazione. Il versamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno dopo quello di conclusione del godimento del bonus (entro il 27 settembre 2022 per i ricercatori che hanno esaurito il bonus nel 2021). L’opzione sarà comunicata dai ricercatori con rapporto di lavoro dipendente ai datori di lavoro con richiesta scritta entro il 30 giugno successivo all’anno di esaurimento del bonus, mentre la scadenza è sempre al 27 settembre 2022 per i ricercatori che hanno terminato il bonus nel 2021.

La richiesta è presentata al datore di lavoro con una autodichiarazione con i dati anagrafici del richiedente, l’anno di trasferimento, permanenza in Italia e i dati relativi ai figli e/o all’immobile con gli estremi del versamento del ticket. I ricercatori con redditi di lavoro autonomo esporranno l’opzione in dichiarazione reddituale. I sostituti d’imposta applicheranno la riduzione dell’imponibile del 90% sulle somme corrisposte dal mese dopo la ricezione dell’opzione, operando il conguaglio a fine anno o alla chiusura del rapporto, sospendendo la riduzione in caso di trasferimento della residenza all’estero.

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