Adempimenti

Spesometro entro il 6 aprile anche per l’invio facoltativo

di Pierpaolo Ceroli e Sonia Pucci

Entro il prossimo 6 aprile i contribuenti e gli intermediari abilitati sono chiamati a trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017, nonché le integrazioni delle predette comunicazioni relative al primo semestre 2017 senza applicazione delle sanzioni. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 29190 del 5 febbraio scorso, ha infatti previsto tale slittamento in attuazione di quanto affermato dal Dl 148/2017 (collegato alla legge di Bilancio 2018).

Questa “mini” proroga (ricordiamo che la scadenza originariamente prevista era il 28 febbraio 2018), viene accordata anche per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione di cui al Dlgs 127/2015 (spesometro opzionale), vale a dire l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute, nonché per i contribuenti che esercitano il commercio al dettaglio dei corrispettivi (esclusi, invece, dallo spesometro obbligatorio).

Stesso allineamento viene previsto anche per usufruire della facoltà, concessa ai contribuenti dal citato Dl 148/2017, di trasmettere i dati delle fatture con cadenza semestrale anche per il 2018, o con cadenza trimestrale, come previsto dalla norma a regime.

Ricordiamo, infatti che il calendario previsto per l’adempimento in commento coinvolge i termini indicati in tabella (articolo 21 del Dl 78/2010, così come modificato dall’articolo 4, comma 1, del Dl 193/2016).

Tuttavia, per il solo anno d’imposta 2017, la comunicazione delle fatture è avvenuta, di fatto, su base semestrale. Sono state, infatti, previste due comunicazioni da trasmettere, rispettivamente, entro il 28 settembre 2017 (per i primi due trimestri – termine “prorogato” rispetto al 16 settembre 2017) e il 06 aprile 2018 (per il 3° e 4° trimestre - termine “prorogato” rispetto al 28 febbraio 2018).

Pertanto, alla luce di quanto previsto dall’articolo 1-ter del Dl 148/2017, reso attuativo dal citato provvedimento del 5 febbraio 2018, e dal comma 932 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), le scadenze a regime per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute per il 2018 sono queste.

Salvo ulteriori proroghe, difatti, l’invio delle fatture emesse e ricevute, non dovrebbe più essere previsto per il 2019, vista l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, ad opera della legge di Bilancio 2018.

Le scadenze dello spesometro

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