Contabilità

Terzo settore, attività collegate con perimetro da ridefinire

di Gabriele Sepio

Per gli enti di natura non commerciale non sono previsti particolari obblighi di tenuta della contabilità se non con riferimento alle eventuali attività svolte in forma commerciale che potranno essere documentate in via semplificata, ovvero in via ordinaria, a seconda del volume di ricavi (articolo 20 del Dpr 600/1973).
Se l’ente non commerciale non svolge attività produttive di reddito d’impresa, in linea generale le scritture contabili possono, quindi, limitarsi ad alcuni documenti consuntivi, peraltro previsti principalmente per l’amministrazione dell’ente stesso e non per la rilevanza esterna nei confronti del Fisco.
Tale regola subisce numerose eccezioni in presenza di regimi fiscali agevolati. È il caso, ad esempio, dell’obbligo in capo agli enti associativi di redigere un apposito documento di rendicontazione contabile per poter considerare non commerciale, sotto il profilo fiscale, le attività svolte dietro corrispettivo in favore dei propri associati.
Gli enti non commerciali che sono ammessi alla contabilità semplificata, possono tenere i soli registri Iva e accedere al meccanismo forfettario di tassazione di cui all’articolo 145 del Tuir con applicazione di specifici coefficienti di redditività ai ricavi conseguiti. Le associazioni sportive dilettantistiche, nonché quelle senza fine di lucro, sono esonerate dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, di presentazione della dichiarazione Iva, di certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti. Dovranno limitarsi a conservare e numerare le fatture emesse e quelle ricevute, e ad annotare i proventi commerciali su un prospetto riepilogativo.
Per le Onlus la semplificazione contabile consiste nel fatto che possono tenere il libro giornale e il libro degli inventari, fatta eccezione per le attività cosiddette “connesse” che richiedono la tenuta delle scritture contabili (articolo 20 bis, Dpr 600/73). La violazione dei predetti obblighi contabili determina la cancellazione dall’Anagrafe Onlus ( Cassazione 16713/2015 ).
La semplificazione contabile potrebbe comportare qualche inconveniente in fase di controllo fiscale, specie quando viene contestato lo svolgimento di attività commerciali. Molto spesso in questi casi la verifica si svolge con metodo induttivo, proprio per la mancanza di documentazione contabile, con effetti piuttosto penalizzanti nei confronti degli enti no profit. Occorre considerare, infatti, che, stando all’articolo 149 Tuir, laddove venisse riscontrata la prevalenza di un’attività commerciale l’ente perderebbe qualsiasi beneficio con applicazione del regime ordinario per tutte le attività svolte.
Si pensi al caso di una associazione di promozione sociale che svolge servizio di bar-ristoro nei confronti dei propri associati. Questa attività non è considerata commerciale se, ai sensi del comma 3, articolo 148 Tuir, si tratta di prestazioni svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. La lettera della norma presta il fianco, tuttavia, ad una serie di obiezioni come quelle contenute in diverse sentenze della Suprema corte ( Cassazione 21406/2012 ) stando alle quali i servizi di somministrazione rientrano tra le finalità istituzionali del circolo, con conseguente assoggettamento a tassazione dei relativi proventi, come qualsiasi attività di natura commerciale. Tra i temi della riforma del Terzo settore vi è anche quello di fare chiarezza in merito al trattamento fiscale delle diverse attività collegate agli scopi istituzionali, specie per gli enti di natura associativa che molto spesso svolgono prestazioni verso gli associati e terzi.

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