Imposte

La futura disciplina deve distinguere abbitualità e occasionalità

Tra le vie d’uscita stabilire un forfait «fuori campo» fino a 30mila euro

di Raffaele Rizzardi e Gabriele Sepio

Un altro aspetto da considerare sotto il profilo Iva riguarda la definizione del requisito relativo alla soggettività, che consegue a quello di “abitualità” dell’esercizio dell’attività. Requisito questo che deve comunque sussistere ai fini dell’applicazione dell’Iva. A partire dal 2024, quindi, per tantissimi enti associativi le entrate di natura corrispettiva verrebbero attratte in campo Iva, sia pure in regime di esenzione, con l’unica conseguenza di apertura della sola partita Iva. Come più volte ribadito su queste pagine, infatti, per gli enti non profit non scatteranno gli adempimenti connessi al regime di esenzione, potendo richiedere la dispensa dall’emissione delle fatture e dalla relativa tenuta dei registi (articolo 36 bis Dpr 633/72). Per di più, gli enti che effettuano solo operazioni esenti non saranno nemmeno tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (articolo 8 Dpr 322/98).

Per attuare questa semplificazione occorre però che il legislatore esoneri i soggetti dispensati da adempimenti dall’assolvimento del tributo in reverse charge quando i prestatori eseguono servizi contemplati dall’articolo 17, sesto comma. Si pensi in particolare alla lettera a-ter), che pone a carico del cliente l’assolvimento dell’Iva – con tutti i conseguenti onerosi adempimenti anche in termini di registrazioni, liquidazioni e dichiarazione annuale – per servizi ricevuti nell’ambito delle pulizie o delle manutenzioni edili o degli impianti relativi agli immobili. Con riferimento al requisito dell’abitualità, questo aspetto di tipo qualitativo, si presta ad interpretazioni soggettive, per le quali si sta discutendo da quasi cinquant’anni sin dall’entrata in vigore dell’imposta sul valore aggiunto. Un problema analogo a quello dell’attività organizzata posto a base dell’Irap, mai chiarito dall’istituzione del tributo e risolto solo ora dalla legge di bilancio 2022, che ha escluso dalla soggettività tutte le persone fisiche esercenti attività economica. Un tema, quello della abitualità, che nei primi anni di introduzione dell’Iva venne risolto in modo empirico introducendo una franchigia di 5 milioni di lire, al di sotto della quale veniva meno la soggettività, con il conseguente esonero da qualsiasi adempimento. Un importo questo che, rapportato ai nostri giorni, potrebbe essere individuato nella cifra di 35.000 euro (o in caso di arrotondamento per difetto a 30.000), e che potrebbe essere la soglia al di sotto della quale dovrebbe operare la presunzione di non abitualità, tale da escludere dalla soggettività Iva buona parte degli enti del terzo settore di minore consistenza. Solo per questi soggetti nulla cambierebbe dal 2024.

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