Imposte

Clausola anti-ibridi solo con un effettivo danno per l’Erario

Circolare 14 di Assonime. Le regole sul disallineamento vadano monitorate nel calcolo del tax rate per le Cfc. Troppo margine sui pagamenti deducibili che possono comportare la reazione del Fisco

di Marco Piazza

Nel commento alla circolare 2/E/2022 sulla disciplina dei disallineamenti da ibridi (si veda l’articolo Pagamenti sostitutivi di rendimenti finanziari con clausola anti-ibridi), Assonime (circolare n. 14 dell’8 aprile 2022) mette in evidenza come l’Agenzia abbia recepito l’approccio secondo cui la reazione anti-ibridi scatta solo se e quando una deduzione senza inclusione (D/NI) o una doppia deduzione (DD) non compensata da un reddito a doppia inclusione sia effettivamente utilizzata per compensare un altro reddito nella giurisdizione dell’entità ibrida o della stabile organizzazione generando un effettivo salto d’imposta.

Viene inoltre apprezzato il fatto che – nei casi di pagamenti ad una entità estera consociata cosiddetta «ibrida inversa» (considerata trasparente nel suo Stato di residenza e opaca nello Stato di residenza dei suoi soci) la circolare 2/E del 2022 consideri come forma di “inclusione” idonea a non far scattare la reazione anti-ibridi in Italia la circostanza che l’entità ibrida inversa distribuisca obbligatoriamente automaticamente e sistematicamente i dividendi (tassati in capo ai soci) oppure che Stato di residenza dei soci applichi una disciplina Cfc.

Tuttavia, nel caso di Cfc di soggetto italiano, resta criticabile la tesi dell’Agenzia secondo cui le reazioni anti-ibridi rilevino sia ai fini del calcolo del tax rate effettivo sia ai fin della quantificazione del reddito della Cfc da tassare per trasparenza. Potrebbe infatti verificarsi che la mancanza di un regime anti-ibridi nello Stato di residenza della Cfc – a protezione della propria base imponibile – scateni l’applicazione della tassazione separata per trasparenza ex articolo 167 del Testo unico, in Italia, con una base imponibile artificialmente incrementata della “reazione” prevista dal nostro ordinamento.

Altra circostanza particolare può verificarsi se nello Stato estero le perdite delle Cfc anziché essere segregate come avviene in Italia possono essere dedotte dal reddito complessivo; circostanza questa che potrebbe favorire la formazione di ibridi importati rilevanti in Italia.

Viene anche sottolineato come per l’Agenzia siano idonei a neutralizzare il disallineamento da ibridi non solo i fenomeni di doppia inclusione, ma anche quelli di non deduzione/inclusione come accade per i pagamenti figurativi dalla casa madre alla stabile organizzazione o a favore di società considerata opaca nel proprio stato di residenza e trasparente nello Stato di residenza del pagatore (si veda l’articolo Nodo sulla deducibilità dei costi per le Srl italiane a controllo Usa).

Altro aspetto critico riguarda l’interpretazione secondo cui nei disallineamenti D/NI assumerebbero rilievo non solo i pagamenti in senso stretto ma anche i costi relativi a perdite, svalutazioni o ammortamenti e persino i costi del venduto in contrasto con la direttiva Atad 2.

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