Adempimenti

Investitori esteri, esenti le quote nei fondi immobiliari

di Marco Piazza

Un fondo immobiliare italiano integralmente detenuto da un veicolo partecipato da fondi comuni esteri white list è un «fondo istituzionale», anche se le quote di uno dei fondi esteri sono totalmente detenute da una sola società a sua volta controllata da un organismo che gestisce le riserve ufficiali di uno Stato «white list». In questo caso, il veicolo che percepisce i proventi del fondo immobiliare italiano può beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 3 del Dl 351 del 2001. Lo confermano lerisposte n. 43 e 44 pubblicate ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate, sviluppando ulteriormente chiarimenti già contenuti nelle risoluzioni 54/E del 2013 e 78/E del 2017.

Le risposte si inseriscono in un contesto normativo molto particolare.

L’articolo 7, comma 3 del Dl 351 del 2001 (che regola la disciplina dei fondi immobiliari italiani) prevede un regime di esenzione relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da:

fondi pensione e Oicr esteri, istituiti in Stati e territori di cui al Dm 4 settembre 1996 (la cosiddetta white list);

enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Con riferimento ai fondi comuni di cui alla lettera a) è stato chiarito che

gli Oicr esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa locale, hanno i requisiti sostanziali e le finalità di investimento dei fondi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr. circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E).

A tal fine viene richiamata la lettera k) dell’articolo 1 del Testo unico della finanza, in base alla quale i requisiti essenziali degli Oicr sono: pluralità di investitori; suddivisione in quote; politica di investimento predeterminata; gestione nell’interesse dei partecipanti, ma in totale autonomia dai medesimi; requisito della vigilanza prudenziale da parte di un’autorità terza.

L’esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche qualora gli investitori di cui sopra partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l’investimento (risoluzione 54/E del 2013).

L’istante si è posto evidentemente il dubbio che uno dei fondi esteri partecipanti indiretti al fondo comune immobiliare italiano non avesse i requisiti per essere considerato Oicr (e quindi consentire l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 7, comma 3 lettera a) in quanto privo del requisito della «pluralità degli investitori». L’Agenzia risolve correttamente la questione, basandosi sul fatto che il fondo estero citato costituisce in buona sostanza un veicolo utilizzato da uno Stato estero «white list» per investire nel fondo immobiliare italiano. Il che consente di superare la necessità di verificare se il fondo estero rispetti o meno il requisito della pluralità degli investitori.

Agenzia delle Entrate, risposta 43 del 23 ottobre 2018

Agenzia delle Entrate, risposta 44 del 23 ottobre 2018

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