Controlli e liti

Il rigo di bilancio non è atto enunciato

Per la Ctr della Lombardia n. 782/26/2021 non rileva la situazione patrimoniale allegata al verbale assembleare


La Ctr della Lombardia n. 782/26/2021 (presidente Palestra, relatore Crisafulli) ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo con cui l’ufficio ha assoggettato a imposta di registro l’atto enunicato (finanziamento soci), indicato nel bilancio allegato al verbale di conferimento di capitale da parte dei soci. In particolare, secondo i giudici di appello, nell’atto enunciante (verbale assembleare di aumento di capitale e bilancio allegato allo stesso) non vi era alcun riferimento all’atto di finanziamento socie, da cui l’impossibilità di procedere alla tassazione ex articolo 22, Dpr 131/1986 (Testo unico sull’imposta di registro).

La normativa

L’articolo 22 del Tur stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta di applica anche alle disposizioni enunciate. L’applicabilità della norma viene subordinata, dunque, all’esistenza di tre requisiti:

a) la presenza, nell’atto sottoposto alla registrazione, di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, ovvero di un atto enunciato autonomo, ulteriore rispetto a quello presentato per la registrazione; ciò in quanto il concetto di enunciazione esprime una vera e propria volontà dichiarativa di uno specifico negozio giuridico, ovvero la volontà del soggetto di richiamare in un atto registrato tutti gli elementi costitutivi di un negozio giuridico non registrato (atto enunciato) che sia collegato funzionalmente al primo. Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che l’enunciazione ricorre quando vi è un espresso richiamo al negozio posto in essere e la specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi dell’atto che servono ad identificare la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato in modo autonomo (Cassazione, 28599/2019);

b) la presenza, nell’atto sottoposto alla registrazione, della enunciazione di un atto precedente; pertanto, l’enunciazione deve essere “qualificata”, ossia l’atto enunciato deve essere individuato in tutte le sue caratteristiche specifiche ed elementi essenziali;

c) il requisito della identità tra le parti intervenute nell’atto enunciante e le parti dell’atto enunciato, al fine di evitare comportamenti antielusivi delle parti.

Il caso

I giudici di appello, confermando la sentenza di primo grado, hanno rilevato che nell’atto di conferimento non vi era alcun riferimento qualificato o esplicito all’atto di finanziamento soci e che l’ufficio lo ha “scovato” nella situazione patrimoniale allegata al verbale assembleare.

Detta allegazione non integra i requisiti dell’enunciazione, stante l’assenza del richiamo diretto ovvero indiretto che possa determinare un chiaro collegamento tra la volontà espressa nell’atto enunciante e l’atto presupposto. Sicché, la pronuncia in commento appare essere corretta, in quanto i giudici hanno riconosciuto che l’ufficio ha preteso di tassare non il finanziamento, bensì la mera indicazione contenuta nel bilancio della società che, come tale, non integra i requisiti dell’enunciazione.

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