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Credito d’imposta beni strumentali, il forfettario calcola il costo del bene al netto dell’Iva

È prudente escludere l’Iva non detratta all’interno del costo dell’investimento, considerato che quell’imposta potrebbe essere portata in detrazione nell’ipotesi di fuoriuscita da regime agevolato

di Barbara Marini

La domanda

Premesso che si ritiene che il credito d’imposta per nuovi investimenti materiali con requisiti 4.0 spetta anche ai piccoli imprenditori in regime forfettario, si chiede se il costo da considerare alla base dell’agevolazione sia al netto dell’Iva o al lordo, non potendo il contribuente dedurre l’Iva sull’acquisto.
A.P. - Benevento

In premessa, si conferma quanto affermato dal lettore, ossia che l’agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti (imprese) che determinano il reddito con criteri forfettari (per esempio regime forfettario ex legge 190/2014, di Stabilità per il 2015) o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi. Va ricordato che gli esercenti arti e professioni, anche in regime forfettario, possono fruire soltanto del credito d’imposta sui beni strumentali ordinari e non su quelli 4.0. Venendo al quesito, si chiede se un soggetto in regime forfettario, che di conseguenza non detrae l'Iva sugli acquisti, possa assumere anche l'imposta nel costo dell'investimento agevolabile. In prima battuta, tale soluzione appare in linea con quanto precisato nella circolare 9/E/2021 che, al paragrafo 4.2, ha chiarito che «costituisce una componente del costo l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo Dpr n. 633 del 1972». Tuttavia, si segnala che la risposta fa riferimento all'indetraibilità dell'Iva prevista nei casi dell'articolo 19bis 1 del Dpr 633/1972, senza citare la normativa relativa ai soggetti che non applicano l'Iva in quanto forfettari. Si osserva che l'Iva che può sommarsi al costo del bene ex articolo 19bis 1 è definitivamente indetraibile. A ben vedere, l’articolo 1, comma 61, della legge 190/2014, per i soggetti in regime forfettario, richiamando l'articolo 19bis 2, detta le regole sul recupero dell'Iva su determinati acquisti (tra cui i beni strumentali) per il passaggio dal o al regime forfettario. Pertanto, si segnala una potenziale criticità, nell'ambito del regime forfettario, nell’assumere anche l’Iva non detratta all’interno del costo dell’investimento, considerato che quell’imposta potrebbe essere portata in detrazione nell’ipotesi di fuoriuscita da regime agevolato. Sul punto, comunque, sarebbe auspicabile un chiarimento dell’agenzia delle Entrate.

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