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Pos, 100% di bonus sulle commissioni e nuovo credit tax

di Monica Greco

  • Quando Dal 1° luglio 2021

  • Cosa scade Credito d’imposta del 100% sulle commissioni bancarie relative a pagamenti tracciabili

  • Per chi Esercenti attività d’impresa, arte o professione per cessioni di beni o servizi verso consumatori finali

  • Come adempiere Comunicazione dei dati delle commissioni addebitate

1In sintesi

Dal 1° luglio 2021 è possibile fruire del credito d’imposta del 100% sulle commissioni bancarie relative ai pagamenti tracciabili effettuati decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022; nonché di nuovo credito d'imposta per chi nello stesso arco temporale acquista, noleggia e utilizza strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti evoluti di pagamento.

Gli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali possono effettuare la comunicazione dei dati delle commissioni addebitate, indicando il relativo credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

2Le novità su digitalizzazione delle transazioni e dei pagamenti

La legge 106/2021 di conversione con del decreto Sostegni bis ha modificato l’articolo 22 e introdotto l’articolo 22-bis al Dl 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019) – disponendo significative novità alle misure previste in tema di pagamenti tracciabili (tipicamente effettuati a mezzo Pos). Nello specifico le novità disposte dalle norme del decreto Sostegni bis riprendono il contenuto di cui all’articolo 1 del Dl 99/2021 e prevedono all'articolo 11-bis, commi da 10 a 12, le seguenti norme:
la prima che innalza al 100% la percentuale del bonus sulle commissioni bancarie Pos ovvero il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottano strumenti di pagamento elettronico o di pagamento evoluto;
la seconda che prevede un bonus anche per l'acquisto, il noleggio o l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. In tale fattispecie il credito d’imposta “varia” come misura e limite massimo di spesa a seconda del dimensionamento “ricavi-compensi” dell'esercente, dell'arco temporale di riferimento e dello strumento “evoluto” utilizzato. Il credito di imposta “acquisizione Pos” è riconosciuto per ciascun beneficiario nel limite di spesa di:
- 160 euro, per coloro che dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano, utilizzano degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici;
- 320 euro, per il credito per coloro che nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche di far fronte all'obbligo dei corrispettivi telematici (memorizzazione elettronica e trasmissione).

Come noto, oramai da tempo il legislatore ha intrapreso la strada per favorire la digitalizzazione delle transazioni e dei relativi pagamenti. In tema di credito d'imposta “Pos” quello previsto sulle commissioni per i pagamenti elettronici è datato 2019 quando il citato decreto 124 (il “decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020) aveva introdotto uno specifico bonus pari al 30% delle commissioni richieste per pagamenti, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020, con strumenti di pagamento tracciabili.

Tale credito competeva per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400 mila euro.Con il Ddl di conversione del Dl 99/2021 successivamente si sono confermate le novità disposte dal decreto in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, sospensione del programma Cashback e previsione del credito d'imposta Pos – entra nel panorama il nuovo bonus per l’acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti per il pagamento elettronico e il collegamento con i registratori telematici.

Adesso, con le ultime previsioni del Sostegni bis il quadro del bonus “Pos" si “amplia” e ridelinea nel seguente modo un credito d'imposta:
sulle commissioni bancarie per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico oppure strumenti di pagamento evoluto;
sull'acquisto, noleggio o utilizzo di sistemi di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Con riferimento alle modalità di fruizione del credito d'imposta sulle commissioni Pos ricordiamo che, il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020 prot. 181301/2020, aveva già disciplinato gli aspetti operativi del credito di imposta di cui all'articolo 22 del Dl 124/2019.

Per quanto concerne, invece, i requisiti tecnici dei crediti del Sostegni bis l’agenzia delle Entrate ha specificatamente disposto lo scorso 6 agosto con provvedimento 211996 l'adozione delle medesime regole tecniche già illustrate al paragrafo 2.1 del provvedimento 182017 del 28 ottobre 2016, come vedremo nel prosieguo.

3Il tax credit commissioni Pos

Come accennato, con il comma 10 dell’articolo 11-bis del Sostegni bis s'introduce un nuovo comma 1-ter all’articolo 22 del Dl124/2019 che innalza dal 30% al 100% il credito d’imposta delle commissioni bancarie Pos.

In particolare, si prevede con la nuova norma un credito d'imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Il beneficiario del bonus “commissioni Pos” è l’esercente attività di impresa, arte o professioni, che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali.

Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400 mila euro.

Il bonus è destinato ai soggetti beneficiari citati che si siano dotati di:
strumenti di pagamento (Pos) ovvero
sistemi evoluti di incasso.

I requisiti necessari per poter fruire del bonus – sulle commissioni Pos addebitate per le transazioni elettroniche effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate - prevedono che:
i ricavi-compensi dell'esercente, nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento, non superino i 400 mila euro;
il pagamento riguardi operazioni effettuate da consumatori finali.

4Come fruire del tax credit

L’esercente che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di “privati” può fruire del bonus sulle commissioni nella misura del 100% se adotta:
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (ai sensi del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 2, del Dlgs 127/2015), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito;
sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (di cui al comma 5-bis dell’articolo 1, del Dlgs 127/2015).

Per espressa indicazione i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, dal 1° luglio 2021 possono assolvere, mediante tali sistemi, all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri .Come anticipato in premessa, in tema di bonus “commissioni Pos” già l’Amministrazione finanziaria con il provvedimento del 29 aprile 2020 aveva definito i termini, le modalità e il contenuto della comunicazione dei dati delle commissioni applicate su cui si dovrà calcolare il credito d'imposta spettante all’esercente.

Il Provvedimento citato dispone le modalità per trasmettere le informazioni previste dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del Dl 124/2019 ivi comprese l'indicazione di quali informazioni inserire nella relativa comunicazione, ovvero: i) il codice fiscale dell'esercente; ii) il mese e l'anno di addebito; iii) il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; iv) il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento; v) l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali; vi) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La trasmissione dei dati avviene mediante il Sistema di interscambio Dati (SiD) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Alla ricezione dei dati seguirà una fase istruttoria e verificata la legittimità della richiesta, l’agenzia delle Entrate procede con l'assegnazione del credito all’attività.

5L’acquisto e il noleggio Pos

Il nuovo bonus “acquisizione Pos" si aggiunge alla misura descritta nel precedente paragrafo prevista dall’articolo 22 del Dl 124/2019 e prevede che sia riconosciuto un credito d'imposta anche ai medesimi esercenti - individuati dal citato articolo 22 - che dal 1° luglio 2021 sino al 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o l’utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e sostengono spese per il collegamento con i registratori telematici.
Il nuovo bonus in esame è previsto dal comma 11 dell’articolo 11-bis del decreto Sostegni-bis che, nello specifico, disciplina il nuovo articolo 22-bis al citato Dl 124.
Il credito d’imposta “acquisizione Pos” è parametrato:
al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione;
alle spese di convenzionamento o per quelle sostenute per il collegamento tecnico.

Il credito d'imposta spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario e aumenta in caso di acquisto di strumenti di pagamenti evoluti. Inoltre, come anticipato in premessa, il credito è riconosciuto in misura variabile, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili.

Per il periodo dal 1° luglio 2021 sino al 30 giugno 2022 il credito è pari:

al 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200 mila euro;

al 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200 mila euro e fino a 1 milione di euro;

al 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Per gli esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, il credito d’imposta spetta n el limite massimo di spesa di 320 euro per ciascun beneficiario e nelle seguenti misure:

100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200 mila euro;

70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200 mila euro e fino a 1 milione di euro;

40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il nuovo credito per gli strumenti di pagamento elettronico può essere utilizzato in compensazione e dovrà essere indicato nel modello Redditi.

6L’utilizzo del bonus

I crediti d'imposta in esame, di cui agli articoli 22 e 22-bis del Dl 124/2019 sono:
utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.
da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

I crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini Irap; e, inoltre, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione.

Inoltre, il credito non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa Ires (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Le agevolazioni si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis.

7Le regole tecniche

La novità in commento di cui alla legge 106/2021 di conversione con del decreto Sostegni bis demandano a provvedimenti del Direttore dell’agenzia delle Entrate le regole tecniche previste per il collegamento tra strumenti che consentono il pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali.
Lo scorso 6 agosto 2021 è stato pubblicato lo specifico provvedimento (prot. n. 211996/2021) che illustra appunto i requisiti tecnici da adottare per il collegamento
degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico;
agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 3, del Dlgs 127/2015.

Il provvedimento prevede che le regole tecniche da seguire per il collegamento tra Pos e registratori telematici e, dunque, poter fruire dei crediti d'imposta del Sostegni bis sono quelle già indicate al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provvedimento del 28 ottobre 2016.

L’Agenzia si riserva e, quindi, “non esclude” la previsione di ulteriori provvedimenti in cui saranno definite aggiuntive regole per il predetto collegamento.

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