Controlli e liti

La definizione agevolata non ha limiti

La legge 130 esclude le cause contro gli enti locali e l’agenzia delle Dogane

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La definizione delle liti pendenti in Cassazione prevista dalla legge di Bilancio ha portata ben più ampia rispetto a quella in scadenza il 16 gennaio prevista dalla legge 130/2022: a differenza di quest'ultima, infatti, non è previsto alcun limite né sul valore della controversia né sulla necessità di soccombenza dell'amministrazione in almeno un grado di giudizio.

Peraltro, proprio l'impossibilità di definire le liti in cui il contribuente sia risultato soccombente in entrambi i gradi di merito ha avallato la sensazione che la legge 130/2022 abbia introdotto la definizione per avvantaggiare solo l'amministrazione. Ma vediamo cosa emerge dal confronto dei due istituti.

Controversie escluse

Innanzitutto la definizione della legge 130/2022 è preclusa per le liti con l'agenzia delle Dogane e con gli enti locali per i tributi di loro competenza

La legge di Bilancio invece consente di definire anche le controversie con l'agenzia delle Dogane. Gli enti locali, invecee, hanno facoltà di introdurre anche per i tributi di propria competenza il particolare istituto.

Differenza di valore

Per la sanatoria in scadenza al 16 gennaio l'atto impositivo originariamente impugnato deve prevedere maggiori imposte al massimo per 50.000 euro, nel caso di soccombenza del contribuente in uno dei due gradi di merito, e 100.00 euro in caso di vittoria del contribuente in entrambi i gradi. La definizione contenuta nella legge di Bilancio, invece, non ha limiti.

Quale scegliere

Rientrando in entrambe le definizioni (quindi nel rispetto del valore della controversia e dell'ente impositore controparte), va considerato che:

a. in caso di soccombenza dell'ufficio nei due gradi di merito, le due definizioni sono sovrapponibili in quanto si paga comunque il 5%;

b. in caso di soccombenza dell'ufficio nel solo secondo grado, è più conveniente la definizione della finanziaria in quanto prevede il pagamento del 15% del valore della causa e non il 20% (ex legge 130/2022);

c. in caso di soccombenza dell'ufficio in primo e non in secondo grado conviene optare per la definizione della legge 130/2022 (pagamento 20% in luogo del 100%);

d. in caso di soccombenza del contribuente in entrambi i gradi, l'unica opzione è la nuova definizione (pagamento 100% delle maggiori imposte) in quanto la definizione ex legge 130/2022 non prevede una simile possibilità.

Adempimenti processuali

Il giudizio relativo alle controversie definibili non è automaticamente sospeso, salvo che il contribuente presenti richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso il processo si sospenderà fino al 16 gennaio 2023. La Cassazione ha precisato che l'istanza di sospensione del contribuente deve contenere la dichiarazione di volersi avvalere delle nuove disposizioni e va depositata con modalità telematica sulla piattaforma del Pct di Cassazione o, in alternativa, in forma cartacea presso la cancelleria della Quinta sezione civile.

L'eventuale diniego va notificato entro 30 giorni dalla domanda, con le stesse modalità della notifica degli atti processuali. È impugnabile entro 60 giorni dalla relativa notifica, dinanzi alla Cassazione. L'impugnazione vale anche come istanza di trattazione, se la controversia è stata sospesa.

Il contribuente che chiede la sospensione della lite e poi decide di non aderire alla definizione deve presentare entro il 14 marzo 2023 l'istanza di trattazione. In mancanza, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. Quindi, in assenza di definizione, sono dovuti tutti gli importi richiesti con l'atto originario.

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