Imposte

Unico in ritardo, niente contributo perequativo

Secondo la Cgt di I grado di Milano, il modello per il 2019 andava presentato entro marzo 2021 e non settembre

di Massimo Romeo

Il decreto Sostegni-bis ha previsto un contributo a fondo perduto (cosiddetto perequativo) per le attività economiche danneggiate dalla pandemia. Il contributo non spetta qualora una delle dichiarazioni (per il 2019 e per il 2020) siano assenti o presentate tardivamente. Della materia si è occupata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza 66/2023.

Una società di capitali presentava ricorso avverso una comunicazione di diniego di autotutela notificata per l’istanza dalla stessa presentata nel gennaio del 2022 per ottenere il riconoscimento del perequativo previsto dal Dl Sostegni-bis (articolo 1, commi 16-27, Dl 73/2021). L’Ufficio emetteva comunicazione di scarto, stante l’assenza della dichiarazione dei redditi 2019.

La società aveva richiesto un riesame della posizione in autotutela sostenendo che, in base alle istruzioni allegate al modello di domanda, la presentazione delle dichiarazioni era stata effettuata nei termini: per il 2019 il 6 settembre 2021 e per il 2020 il 29 settembre 2021, nel rispetto delle norme del comma 23 dell’articolo 1 del Sostegni-bis.

La società richiamava il punto 3.3 del Provvedimento del direttore delle Entrate del 29 novembre 2021, secondo cui «l’istanza può essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021».

La Corte ha ritenuto che la dichiarazione per il 2019 non fosse stata validamente presentata dalla società ai fini del riconoscimento del contributo perché, a dispetto del termine dei 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione applicabile al proprio caso e scadente il 30 novembre 2020 (prorogato al 10 dicembre 2020 dall’articolo 3 Dl 157/2020), ha ritenuto erroneamente il 30 settembre 2021 l’ultimo giorno valido per presentare non solo la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, ma anche le dichiarazioni in corso al 31 dicembre 2019.

Ciò era accaduto sulla base delle parole «e comunque non oltre il 30 settembre 2021» da leggersi invece in alternativa, quale termine ultimo entro il quale andavano presentate le dichiarazioni per il 2019 da parte dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

La ricorrente, invece, con esercizio coincidente con l’anno solare non rientrava in detta fattispecie e quindi, in base al disposto di cui al sopracitato punto (3.3) del provvedimento, per il regolare invio dell’istanza, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione in corso al 2019 nei successivi 90 giorni dalla scadenza (10 dicembre 2020) e cioè al massimo entro il 10 marzo 2021 e non dopo il 6 settembre 2021. Pertanto, l’istanza non poteva essere accolta rendendo legittima la comunicazione di scarto emessa dall’ufficio.

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