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Accise, indennità di mora cumulabile con la sanzione per omesso versamento

L’importo ha funzione risarcitoria e non si applicano i principi unionali sulla proporzionalità rispetto alle violazioni commesse

di Giorgio Emanuele Degani

La sentenza 19338/2022 della Cassazione ha chiarito che in tema di accise, imposte armonizzate, l’indennità di mora (articolo 3, comma 4, del Testo unico accise) ha funzione risarcitoria e non sanzionatoria. Da ciò consegue che l’indennità è cumulabile con la sanzione per ritardato od omesso versamento prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/97, escludendo che alla disciplina si applichino i principi unionali in tema di sanzioni d’accisa.

Il caso

La vicenda ha per oggetto un accertamento emesso dall’agenzia delle Dogane nei confronti di un rappresentante fiscale, il quale avrebbe ritardato il pagamento delle accise sulla birra importata in regime di sospensione d’imposta.

L’agenzia ha così avanzato, oltre alla pretesa erariale, anche quella sanzionatoria, irrogando la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e, al contempo, ha applicato l’indennità di mora.

Secondo il contribuente alla sanzione per omesso versamento non potrebbe cumularsi l’indennità di mora, stante la natura sanzionatoria della stessa.

La questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, con orientamenti tra di loro contrastanti.

E, infatti, tradizionalmente la Cassazione ha affermato che l’indennità di mora ha natura risarcitoria, con una funzione diversa rispetto alla sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/97: la sanzione ha uno scopo afflittivo, mentre l’indennità ha una funzione reintegrativa del patrimonio erariale.

Tale indirizzo giurisprudenziale è mutato con la Cassazione 30034/2018, secondo cui l’indennità di mora avrebbe comunque natura sanzionatoria.

Con la sentenza in commento i giudici hanno svolto un’attività ermeneutica volta a interpretare le disposizioni citate: l’articolo 3, comma 4, del Dlgs 504/95 risponde alla volontà del legislatore di configurare le conseguenze del tardivo pagamento delle accise in modo autonomo rispetto alla disciplina sanzionatoria.

Del resto, la relazione illustrativa al Testo unico accise emerge una distinzione logico-sistematica tra le misure conseguenti al tardivo pagamento dell’accisa (interessi e indennità di mora) e quelle sanzionatorie, configurando una differenziazione concettuale tra funzione riparatoria e risarcitoria delle prime rispetto a quella afflittiva delle seconde.

I principi unionali

La qualificazione dell’indennità di mora al di fuori della sanzione tributaria amministrativa sembra escludere, pertanto, l’applicazione con riguardo alla stessa dei principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia Ue in tema di sanzioni relative a imposte armonizzate. E, infatti, la natura risarcitoria dell’indennità è volta unicamente al ristoro del patrimonio erariale per via del ritardato od omesso versamento, senza che possa sussistere un giudicato in ordine alla proporzionalità della stessa rispetto alla violazione commessa dal contribuente.