Diritto

Start up innovative, la Sezione speciale non evita il fallimento

L'ordinanza 21152/2022 della Cassazione: necessaria una verifica da parte dell’autorità giudiziaria sull’esistenza dei requisiti

di Giovanni Negri

Per evitare il fallimento non basta l’iscrizione di una società come start up innovativa nella sezione speciale del Registro imprese sulla base dell’autocertificazione del rappresentante legale. È invece necessaria una verifica da parte dell’autorità giudiziaria sull’esistenza dei requisiti perché l’iscrizione «costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento (...), essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start up innovativa». Lo afferma il principio di diritto cristallizzato nell'ordinanza n. 21152 della prima sezione civile depositata il 4 luglio.

Per la Cassazione, infatti, è infondata la tesi che impedisce, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la verifica giudiziale sul possesso degli elementi per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro: il controllo formale esercitato dall’ufficio del Registro non blocca quello sostanziale della magistratura che può, anzi, disapplicare gli atti amministrativi non conformi alla legge nel caso accerti un difetto dei requisiti.

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