Contabilità

Tassabili gli interessi attivi rilevati per lo scorporo del warrant

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Nel bilancio 2017 le società Oic adopter che sottoscrivono un prestito obbligazionario convertibile considerano tassabile ai fini Ires il maggior ammontare di interessi attivi rilevati per effetto dello scorporo del warrant.
Le regole contabili
L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 stabilisce che nel caso in cui venga sottoscritto un titolo di debito obbligazionario convertibile occorre separare la quota delle somme corrisposte riferibili al titolo vero e proprio, da allocare tra le attività finanziarie, e quella relativa all’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale (warrant), con l’iscrizione di un derivato.
Il trattamento contabile
Si ipotizzi una società che abbia sottoscritto nel 2017 un prestito obbligazionario convertibile di 100, con rimborso a scadenza dopo 5 anni, interessi del 3% con maturazione annuale a fronte di un tasso di mercato pari al 5%. La società, in sede di prima iscrizione, ha calcolato il valore della quota relativa all’opzione e ha iscritto tra le attività il titolo al netto del valore dell’opzione. La società che detiene l’obbligazione, a seguito della rilevazione separata del warrant come derivato, rappresenta interessi attivi di maggior ammontare rispetto a quelli nominali.
Le regole fiscali
Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessi attivi contabilizzati. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha integrato e reso applicabile ai soggetti Oic l’articolo 5, comma 4, del Dm 8 giugno 2011, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (tipicamente le obbligazioni convertibili in azioni).
In particolare, la suddetta previsione conferma, in prima battuta, l’applicazione della derivazione rafforzata, che comporta per il soggetto sottoscrittore la necessità di tassare i maggiori interessi attivi (rispetto a quelli nominali) contabilizzati.
Tuttavia, il Dm 3 agosto 2017, integrando l’articolo 5, comma 4 citato, stabilisce che nel caso di mancata conversione dell’obbligazione, il portatore possa operare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, pari alla maggiore tassazione degli interessi attivi derivanti dallo scorporo del warrant poi non esercitato (meccanismo di recapture). La norma puntualizza, altresì, che tale deduzione non spetta nel caso in cui il portatore del titolo abbia effettuato lo scorporo iscrivendo un derivato da assoggettare alla disciplina dell’articolo 112 del Tuir, comportamento generalmente utilizzato nella prassi.
Tali regoli fiscali sono state recentemente analizzate, anche con riferimento alla posizione del sottoscrittore, nel documento “La fiscalità delle imprese Oic Adopter” del Cndcec.
Il trattamento fiscale
Tornando all’esempio, con riferimento al conteggio dell’Ires per il periodo d’imposta 2017, la maggiore quota di interessi attivi contabilizzata, rileva fiscalmente.

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