Imposte

Per l’agenzia delle Entrate l’Ipab non accede al 110%

L’interpretazione restrittiva nella risposta a interpello 804 del 10 dicembre

(Adobe Stock)

di Silvio Rivetti

Non può accedere al 110% un Ipab, ente di pubblica assistenza e beneficenza senza scopo di lucro, che affitta a persone bisognose alloggi di sua proprietà all’interno di un condominio. È quanto sostiene la risposta a interpello 804, che sottolinea come tale tipo di ente non sia ricompreso nell’elenco dei soggetti ammessi al bonus di cui all’articolo 119, comma 9 del Dl 34/2020.

La risposta, a dire il vero, dà adito a molte perplessità, perché l’Ipab in questione appare qualificabile come condomino a tutti gli effetti ai sensi della lettera a) del comma 9 citato; e quindi ammesso a fruire del superbonus, quantomeno in relazione agli interventi trainanti.

La risposta sembra non aver colto il fatto che l’Ipab istante si descrive come proprietario di una parte sola del fabbricato (che infatti costituisce condominio); e non dell’intero stabile. In questo quadro, gli è allora spettante il 110% per i lavori sulle parti comuni; mentre le spese per i lavori trainati potranno essere agevolate, come giustamente rilevato dalle Entrate, se sostenute dai locatari degli alloggi di proprietà Ipab (avvantaggiandosi dello sconto in fattura, vista la loro plausibile condizione d’incapienza d’imposta).

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