Imposte

Iva al 4% sull’auto acquistata dal genitore per il figlio disabile fiscalmente a carico

La risposta a interpello 335 ammette l’agevolazione anche se il genitore è disoccupato o privo di reddito

L’auto adattata per disabili gode dell’agevolazione Iva 4% anche quando a pagare è il genitore di cui il disabile è a carico, e anche se il genitore è disoccupato o privo di reddito.
Lo precisa la risposta a interpello 335/2021 delle Entrate pubblicata l’11 maggio, che risolve il quesito sulla vendita di un’autovettura a un minore disabile, in possesso di certificazione in base alla legge 104/92 riportante la grave limitazione alla capacità di deambulare.

Il padre del minore era disoccupato e privo di reddito al momento dell’acquisto: il rivenditore si è allora posto il dubbio se, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata 4%, sia possibile considerare un soggetto «fiscalmente a carico» di altro contribuente che sia anch’egli privo di reddito. L’istante chiedeva inoltre con quale documento tale circostanza potesse essere documentata, sottolineando che l’acquirente aveva prodotto la certificazione unica 2020 relativa a un solo mese lavorato nell’anno 2019, in cui era indicata la condizione di 4 figli a carico.

L’Agenzia ricorda che il beneficiario, per ottenere l’Iva ridotta 4%, deve produrre al cedente la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato. La disposizione che prevede l’agevolazione Iva 4% sull’acquisto dei veicoli per disabili è contenuta nell’articolo 8 della Finanziaria 2008 (legge 449/97), il quale dispone che l’Iva agevolata si applica operazioni effettuate «nei confronti di detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico». L’agevolazione Iva si riflette anche sull’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

La documentazione va prodotta all’atto della cessione, ma può comunque essere esibita entro l’anno per chiedere la nota di variazione dal 22% al 4% se non la si possedeva al momento dell’acquisto (si veda l’articolo).

L’Agenzia richiama quindi la risoluzione 6/E/2006 per precisare che se il disabile non ha reddito, o possiede un reddito inferiore ai limiti di legge per essere fiscalmente a carico, oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità è necessario allegare una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il disabile, risulterà essere l’intestatario del veicolo agevolato. In alternativa alla copia della dichiarazione dei redditi è possibile rendere un’autocertificazione. Va infine presentata una dichiarazione sostitutiva attestante che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione.

Il principio enunciato dall’Agenzia è perfettamente coerente con la normativa vigente, di cui costituisce una applicazione di buonsenso. La soluzione, che riguarda il caso specifico del figlio minore, è estensibile a qualunque familiare disabile, purché fiscalmente a carico.

L’unica differenza sta nei massimali di reddito che il disabile non deve superare: per i figli di età non superiore a 24 anni, il reddito complessivo dell’anno precedente deve essere uguale o inferiore a 4mila euro, al lordo degli oneri deducibili; per gli altri membri della famiglia, il massimale è di 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

La risposta 335 puntualizza infine che bisogna porre molta attenzione all’intestazione del veicolo (e della fattura) perché si tratta di una norma di agevolazione, che quindi non ammette applicazione analogica: il veicolo va intestato al disabile, se titolare di reddito proprio «sopra soglia», o al soggetto di cui il disabile è fiscalmente a carico. Non è consentita la fruizione dell’Iva agevolata in caso di cointestazione del veicolo (ad esempio tra coniugi di cui uno solo abbia il figlio disabile a carico).

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