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Forfettari, la check list di fine anno

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 31 dicembre 2021

  • Cosa scade Verifica dei soggetti in regime forfettario

  • Per chi Persone fisiche titolari di partita Iva

  • Come adempiere Analisi dei requisiti di accesso e di permanenza nel regime forfettario

1In sintesi

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i contribuenti persone fisiche, titolari di partita iva, devono analizzare attentamente i requisiti di accesso o permanenza al regime forfettario, nonché le condizioni ostative in presenza delle quali ne è precluso l’accesso (o la permanenza).

Si rammenta che il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa e di arti o professioni (articolo 1, comma 54, della legge 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circolare agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 9, § 2.2).

Il presente contributo intende fornire, non solo una check list di quelli che sono i requisiti per poter accedere al regime forfettario, ma anche una serie di indicazioni operative da tenere a mente.

Non di rado capita di venire a conoscenza di contribuenti che non siano riusciti a rispettare i parametri fissati dalla legge 190/2014 per effetto di verifiche fatte tardivamente.

Ciò vale ancora di più alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni ove si è assistito a leggi di bilancio approvate gli ultimissimi giorni dell’anno che hanno modificato radicalmente le regole di accesso al regime forfettario.

2I requisiti per l’accesso

Il regime è applicabile se, con riferimento all’anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti (articolo 1, comma 54, della legge 190/2014):
ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 65mila euro; trattandosi di un regime di cassa è quindi necessario riferirsi a ricavi/compensi incassati, con necessità di ragguagliare ad anno l’incasso se si è in presenza di partite Iva start up;
sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 del Dlgs 276/2003), lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del Tuir, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli articolo 61 e ss del Dlgs 276/2003, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (articolo 53, comma 2, lett. c), del Tuir) e somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (articolo 60 del Tuir).

Questi sono i due requisiti che, prima di ogni altro, dovranno essere necessariamente monitorati entro fine anno.

3Le condizioni ostative

Il regime forfetario non può essere applicato o mantenuto in presenza delle seguenti condizioni ostative (articolo 1, comma 57, della legge 190/2014):
utilizzo di regimi speciali Iva o forfetari di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (lett. a);
residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b);
● effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
● possesso di partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (lett. d);
controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni in regime forfettario (lett. d);
● esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
● possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente (compreso il reddito da pensione) e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

4Alcuni esempi pratici

Vediamo alcuni casi pratici che permettono di comprendere quanto sia importante essere tempestivi nella valutazione di alcune variabili che determinano la possibilità di aderire o meno al regime forfettario.

Esempio 1
Si pensi ad un lavoratore dipendente che sa di superare in un determinato anno il tetto dei 30.000 euro lordi di stipendio; qualora lo stesso avesse intenzione di interrompere il rapporto di lavoro, ma l’interruzione avvenisse dopo il 31 dicembre, si ritroverebbe preclusa la possibilità nell’anno successivo di aderire al regime forfetario. La circolare 10/E del 4 aprile 2016 ha infatti precisato che, ai fini dell’accesso al regime, rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso).
Esempio 2
Prendiamo il caso di un contribuente che cede la propria quota detenuta in una società di persone dopo il 31 dicembre. In questo caso specifico, come precisato nella circolare AdE 9/E/2019, al fine di accedere al regime forfettario, la dismissione della partecipazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende applicare detto regime, e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di una nuova attività o di un’attività già in essere.
Esempio 3
Riprendiamo il caso dell’esempio 2 ma questa volta si ipotizzi la cessione di una quota in una Srl (al fine di non detenerne più il controllo). In questo caso il momento in cui la causa ostativa opera è riferibile all'anno di applicazione del regime e non all’anno precedente «dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario»: così si esprime la citata circolare AdE 9/E/2019.
Esempio 4
Si consideri, riprendendo lo stesso esempio della circolare 9/E/2019, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2020; lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2021, ma se alla fine del 2021 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2022.

5Gli ulteriori controlli da fare a fine anno

Nelle ultime settimane dell’anno è opportuno valutare altri aspetti oltre a quelli relativi ai requisiti di accesso e alle condizioni ostative.

Se ne riportano di seguito alcuni:
regime forfettario 5 per cento startup: è opportuno verificare se l’anno in chiusura è l’ultimo del quinquennio in cui è possibile sfruttare l’aliquota agevolata del 5%; se così fosse è consigliabile segnalare ai clienti la perdita dell’aliquota ridotta;
calcolo secondo acconto: se nel 2021 vi è stato un mutamento del regime di tassazione (ad esempio da semplificato a forfettario), si ricorda che è possibile omettere il pagamento degli acconti per l’anno 2021;
incidenza del Reddito forfettario nella spettanza delle agevolazioni: in occasione di una generale check list, è importante tenere a mente una regola che si tende spesso ad ignorare, regola individuabile nel comma 75 dell’articolo 1 della legge 190/2014, che così recita: «il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario». Ciò significa che il contribuente deve essere consapevole che il regime forfetario incide direttamente sull’imposizione fiscale del reddito di lavoro dipendente, in quanto le detrazioni di quest'ultima categoria reddituale risentono della presenza del reddito prodotto con il regime forfettario proprio per effetto della menzionata disposizione. Il contribuente potrà quindi decidere di comunicare alla propria azienda la percezione di tale reddito e pertanto vedrà rimodulate le detrazioni nei cedolini mensili oppure potrà ricalcolare l’Irpef dovuta soltanto in sede di dichiarazione versando un conguaglio d’imposta a debito.

6La fatturazione elettronica

È in corso in questi giorni il dibattito parlamentare per l’estensione della fatturazione elettronica al regime forfettario. È infatti al vaglio del Consiglio dell’Unione europea la proposta che l’Italia ha fatto alla Commissione europea, di poter utilizzare l’e-fattura in chiave antievasione fino al 2024 anche nei confronti di imprese e professionisti che hanno scelto il regime forfettario.

Quindi occorre tenere “gli occhi aperti” su queste importanti novità relative alla fatturazione elettronica per gli aderenti al regime forfettario.

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