L’impresa cooptata nell’Ati fattura direttamente all’ente appaltante
In caso di interventi di ristrutturazione l’Iva deve essere assolta secondo le regole del regime del reverse charge
Sì, l’impresa cooptata deve fatturare direttamente all’ente appaltante. La stessa agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 17 del 17 dicembre 2018, ha affermato che «il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese […] si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, “non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione […] nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti». Tale impostazione viene ribadita nella più recente risposta a interpello n. 520 del 19 ottobre 2022. Inoltre, trattandosi presumibilmente di interventi di ristrutturazione, l’Iva deve essere assolta secondo le regole del regime del reverse charge ex articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972.
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