Imposte

Restituzione a ostacoli, deciderà la Corte Ue

di Davide De Girolamo

L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (istituita dall'articolo 6 del Dl 511/1988) è stata abrogata abrogazione a partire dal 2012 e disapplicata in relazione alle annualità precedenti. In particolare, la Corte di cassazione con diverse pronunce (per tutte, Cassazione 27099/2019) ha rilevato che il tributo è incompatibile con l'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE, non possedendo una «finalità specifica».

Alle pronunce della Cassazione è seguito un intenso contenzioso, fondato sull'azione civile di richiesta di rimborso dell'indebito da parte dei consumatori finali nei confronti dei fornitori di energia elettrica che la hanno addebitata in fattura. La lite riguarda le annualità 2010 e 2011, che potevano essere richieste a rimborso entro il termine di prescrizione decennale spirato il 31 dicembre scorso.

Secondo l'interpretazione della Suprema corte, il diritto al rimborso del tributo nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore/soggetto passivo il quale - nel caso in cui abbia addebitato l'imposta al consumatore finale - può esercitarlo soltanto dopo la sua condanna civile al rimborso a favore del consumatore, con sentenza passata in giudicato.

Il sistema così ricostruito si presta a non poche censure di irragionevolezza, che hanno portato il Collegio arbitrale di Vicenza, con l'ordinanza 102 del 26 marzo 2021, a rimettere la questione alla Corte costituzionale. L'onere del fornitore di dover subire una causa e di «anticipare» il rimborso di somme riversate all'Erario, con la possibilità di recuperare le stesse solo dopo anni, comporta un pregiudizio economico irragionevole ed inaccettabile per lo stesso e una tutela inefficiente per le posizioni di tutti gli attori coinvolti.

In attesa che la questione venga esaminata dal giudice delle leggi (investito con la recente ordinanza del Tribunale civile di Udine del 30 dicembre 2021 anche del profilo dell'efficacia “orizzontale” delle direttive comunitarie), sovrapponibili censure hanno trovato ulteriore sbocco presso il giudice comunitario.

Va infatti segnalata la recentissima ordinanza del Tribunale di Como (depositata il 28 aprile 2022), con la quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue della questione se il principio di effettività osti ad una normativa nazionale (articolo 14, comma 4, Dlgs 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato, bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria.

Gli sviluppi del fronte interno e di quello comunitario fanno presagire che la vicenda sarà destinata ad impegnare ancora gli addetti ai lavori.

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