L'esperto rispondeImposte

Il credito imposta 4.0 può essere trasferito, in parte, ai soci della snc in proporzione alle quote

In ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci, incrementata da quella utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.

Gianluca Dan

La domanda

Una snc intende utilizzare il credito d’imposta beni strumentali 4.0 in parte in compensazione per la società e in parte trasferendolo sui soci che lo utilizzeranno in compensazione in tre anni. Nella compilazione del modello Redditi (quadro RU 10) la quota trasferita ai soci, in proporzione alle loro quote, va indicata nel primo dei tre anni per l’intero utilizzo del triennio, oppure ogni anno va indicato l’utilizzo sui soci (per esempio nella dichiarazione relativa al 2021 il solo importo compensato nel 2021)? Si chiede inoltre se per ogni anno la quota attribuita ai soci può variare (ad esempio un anno utilizzo del 20% sulla società e dell’80% sui soci e l’anno successivo 10% sulla società e 90% sui soci, sempre in proporzione alle quote sociali).
A. A. - Reggio Emilia

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a istanza di interpello 85 del 5 marzo 2020, ha affermato la legittimità dell’attribuzione al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in considerazione dei princìpi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza. Le medesime considerazioni devono, pertanto, ritenersi valide anche con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Nello specifico, l’attribuzione del credito ai soci va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Tale attribuzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi della società trasparente, che dà evidenza formale della ripartizione, indicando nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato (cioè, il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch’esso da indicare nell’apposito rigo RU10.
I soci, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito a essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione. Chiaramente, l’utilizzo da parte del socio della propria quota di credito d’imposta è subordinato alla fruibilità del credito medesimo da parte della società trasparente, ossia all’entrata in funzione o all’interconnessione del bene agevolato. In ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci, incrementata da quella utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente. Ad esempio, si consideri il caso di una società di persone titolare di un credito d’imposta fruibile nella misura complessiva di 300 da ripartire in tre quote annuali. La società potrà utilizzare in compensazione il credito d’imposta in esame nella misura massima di 100 per ciascun anno, ossia: i) 100 per l’anno N; ii) 100 per l’anno N+1; iii) 100 per l’anno N+2. La quota annuale massima di credito d’imposta spendibile in compensazione da parte della società trasparente è di 100. Qualora nell’anno N la società fruisca del credito d’imposta nella misura di 80, potrà attribuire ai soci la sola quota di credito d’imposta residua annua di 20, ripartendola tra gli stessi. Nell’ipotesi in cui i soci della società trasparente siano due e partecipino la società al 50 per cento ciascuno, la società potrà attribuire al socio A una quota del credito d’imposta residuo annuo di 10 e al socio B una quota del credito d’imposta residuo annuo di 10. Nell’anno N, quindi, dovrà risultare che l’importo complessivo del credito d’imposta utilizzabile da parte della società trasparente e dai soci (nell’esempio, pari a 80 per la società e a 10 per il socio A e 10 per il socio B) non superi la quota massima di credito d’imposta fruibile nell’anno (pari a 100). Tale regola torna applicabile anche con riferimento all’anno N+1 e all’anno N+2.
Si evidenzia infine che il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021; articolo 20, comma 1, del Dl 73/2021; articolo 1, comma 44, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della citata legge 178/2020. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale: – dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (comma 1059, secondo periodo); – dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro, relativamente agli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016 (comma 1059-bis, introdotto dall’articolo 20, comma 1, del Dl 73/2021).

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