Controlli e liti

Riscossione frazionata per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta

L’atto notificato prima della scadenza dei 60 giorni dal rilascio del Pvc è nullo

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La riscossione frazionata in pendenza di giudizio, di cui all'articolo 15, Dpr 602/1973, si applica anche in caso di impugnazione di un atto di recupero di un credito d’imposta, trattandosi di atto sostanzialmente equiparabile a un avviso di accertamento.

Per questo stesso motivo, inoltre, l’avviso di recupero notificato prima del decorso di 60 giorni dal rilascio di un pvc è nullo, laddove le ragioni di urgenza siano rappresentate dall’imminente decorso dei termini di decadenza.

Con le ordinanze numero 23289 e 23223 depositate ieri, la Corte di Cassazione continua nella sua opera di piena assimilazione degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta non spettanti agli atti di accertamento. E lo fa giungendo a conclusioni contrastanti con la consolidata prassi dell'agenzia delle Entrate.

L'ordinanza numero 23289 aveva ad oggetto il caso del ricorso proposto avverso un atto di recupero, in pendenza del quale l’ufficio aveva iscritto a ruolo l'intero ammontare recuperato.

Secondo la tesi dell'Erario, infatti, l’avviso di recupero sarebbe un provvedimento distinto dall’atto di accertamento al quale, dunque, non sarebbe applicabile il principio secondo cui in ipotesi di ricorso è dovuta solo una quota della maggiore imposta, ex articolo 15, Dpr 602/1973.

La Cassazione ha rigettato la tesi delle Entrate, osservando al contrario che l’atto di recupero appartiene senz’altro alla tipologia degli avvisi di accertamento.

Né rileva il fatto che il succitato articolo 15 richiami una frazione dell’imponibile accertato, quando l’atto di recupero non opera sull’imponibile ma sul tributo dovuto. Ciò che conta, per l’appunto, è che si sia in presenza di un provvedimento che accerta un ammontare d’imposta in capo al contribuente.

Nell’ordinanza numero 23223, invece, si trattava di stabilire se il divieto di emettere accertamenti prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del pvc valesse anche con riferimento agli avvisi di recupero.

Anche in questo caso, il responso positivo della Corte è stato motivato con riguardo alla funzione sostanzialmente accertativa dell’atto di recupero.

In proposito, la Cassazione ha altresì confermato che l’imminente scadenza dei termini dell’accertamento non rappresenta una valida ragione per derogare al termine dilatorio di 60 giorni.

La medesima pronuncia evidenzia infine che il mancato rispetto di tale termine non può ritenersi superato dal fatto che il contraddittorio si era comunque svolto prima della consegna del pvc, poiché la nullità consegue comunque alla violazione di una chiara prescrizione procedurale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©