Adempimenti

Con la delega emissione della fattura per conto del soccidario

di Gian Paolo Tosoni

Il compenso corrisposto al soccidario nell’ambito del contratto di soccida generalmente non è soggetto ad Iva, come previsto dalla circolare ministeriale 32 del 27 aprile 1973 e risoluzione 504929 del 7 dicembre 1973, avendo natura di riparto di utili. La fattispecie rientra quindi in una cessione di denaro e quindi esclusa da Iva in base all’articolo 2, lettera a, del Dpr 633/1972. La ricevuta che il soccidario rilascia al momento del ricevimento delle somme alla fine del ciclo ed eventualmente per gli acconti ricevuti non è una fattura e quindi non deve essere emessa in forma elettronica.

L’agenzia delle Entrate in occasione del videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre scorso ( clicca qui per rivederlo ) ha precisato che per le operazioni fuori campo Iva, le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere la fattura; non essendo state modificate le norme a regime in materia di Iva, l’Agenzia conferma che per le operazioni escluse o non soggette a Iva, non deve essere emessa la fattura elettronica.

Tuttavia le regole tecniche stabilite dal provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire mediante il Servizio di interscambio anche le fatture «fuori campo Iva» con il formato Xml. In sostanza il soccidario può decidere di emettere una “fattura” per il compenso soccida ancorché fuori campo Iva indicando N2 quale «codice natura». In questo caso è possibile anche ipotizzare che la “fattura” per il compenso soccida venga emessa in nome e per conto dal soccidante, in presenza di una delega (da non trasmettere all’Agenzia) che il soccidario gli ha rilasciato.

Questa procedura potrebbe sbrigare facilmente le procedure amministrative specialmente nei casi in cui il soccidante abbia stipulato un consistente numero di contratti di soccida. In questo caso, la procedura prevede che il soccidante che emette la «fattura-ricevuta» per conto del soccidario deve contraddistinguere il documento con il codice «CC» ( si veda la procedura per le cooperative sul Quotidiano del Fisco del 14 novembre ). Qualora il soccidario abbia invece ritirato alla fine del ciclo un certo numero di animali e li abbia ceduti, l’operazione è soggetta a Iva e quindi deve essere emessa la fattura elettronica.

L’Agenzia ha inoltre confermato che le fatture per i passaggi interni emesse in base all’articolo 36 del Dpr 633/1972 devono essere emesse in forma elettronica. Si tratta dei numerosi casi presenti in agricoltura in cui viene tenuta la contabilità separata. Si tratta, ad esempio, delle attività agrituristiche, oppure della produzione di energia elettrica, o ancora l’esercizio di attività di prestazioni di servizi rientranti nelle attività connesse. Si ricorda che in base all’articolo 36 in presenza di attività agricola per la quale si applica il regime speciale Iva, sussiste l’obbligo della contabilità separata ed i beni che da una attività passano all’altra sono soggetti a fatturazione in base al valore normale, al momento del passaggio. Si pensi, ad esempio, un’impresa agricola – zootecnica che gestisce anche un impianto di biogas e produce sui terreni i vegetali che vengono impiegati nella seconda attività di produzione di energia.

La fattura per i passaggi interni viene trasmessa al Sistema di interscambio indicando come destinatario l’impresa agricola emittente. La fattura sarà registrata nel registro delle fatture emesse con riferimento alla data di emissione, mentre nel registro di acquisti dopo che la fattura è resa disponibile dallo Sdi.

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