Imposte

Alle società benefit bonus fiscale con estratto conto bancario

Domande dal 19 maggio. Non c’è graduatoria in base alla data di invio

di Roberto Lenzi

Al via tra una settimana la possibilità di richiedere il credito di imposta pari al 50% dei costi ammissibili per le società che hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit. Dal 19 maggio, con l’istanza, le imprese dovranno allegare i documenti probatori delle spese e gli estratti conto a prova del relativo pagamento. Sono ammessi all’incentivo i costi sostenuti a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio, fino al 31 dicembre 2021. Per poter essere rendicontati devono essere finalizzati alla costituzione di nuove imprese o alla trasformazione in società benefit di imprese esistenti. Sono ammissibili le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese e le spese inerenti all’assistenza professionale e la consulenza sostenute. Per fruire dell’agevolazione, i soggetti interessati presentano al ministero dello Sviluppo economico un’istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che è resa disponibile sul sito www.mise.gov.it. Ciascun beneficiario può presentare una sola istanza di accesso nella quale deve dichiarare il possesso dei requisiti e riportare l’elenco complessivo delle spese sostenute. L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro.

A supporto, le imprese devono allegare la documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit, i titoli di spesa su cui chiedono il rimborso e la copia dell’estratto del conto corrente con evidenza degli addebiti relativi ai pagamenti.

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione sono stati definiti con il decreto direttoriale 4 maggio 2022. Con il medesimo provvedimento sono stati resi disponibili lo schema d’istanza di ammissione all’agevolazione, unitamente all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del ministero.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12 del 19 maggio fino alle 12 del 15 giugno 2022. La data di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione del contributo, ma se le richieste supereranno i 7 milioni a disposizione l’incentivo sarà proporzionalmente ridotto.

La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l’anno 2021.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

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