Il CommentoAdempimenti

Cessioni dei bonus nel vortice di otto nuove norme in sei mesi

Dal decreto Antifrodi al decreto Aiuti continui ripensamenti accompagnati anche dal Dm sui costi massimi. Emerge tutta la difficoltà di impostare norme efficaci e stabili nel tempo

di Cristiano Dell’Oste

Tregua è una parola seria, a maggior ragione in questi tempi di guerra in Ucraina. Eppure, sul piano figurato, non ha tutti i torti chi invoca una “tregua normativa” sulla disciplina della cessione dei bonus casa.

Dal decreto Antifrodi dello scorso 12 novembre fino al decreto Aiuti – 18 maggio – ci sono sei mesi, 187 giorni. Un arco di tempo tutto sommato breve, in cui otto modifiche si sono abbattute sulla norma che regola la cessione dei crediti d’imposta e lo sconto in fattura sui lavori immobiliari (l’articolo 121 del Dl Rilancio del 2020). Più di una al mese, oltre al decreto Mite e alle istruzioni delle Entrate (Faq più volte aggiornate e due circolari, la 16 del 2021 e la 19 di venerdì 27 maggio).

È chiaro che la stretta si è resa necessaria per arginare frodi da record, concentrate soprattutto tra i bonus ordinari diversi dal 110 per cento. È altrettanto chiaro, però, che per i cittadini, le imprese, i professionisti e le banche è impossibile seguire tutte queste variazioni. Una vicenda, insomma, da cui emerge tutta la difficoltà di fare una sintesi degli interessi coinvolti – da quelli dello Stato a quelli dei privati – e poi tradurla in norme semplici e stabili nel tempo.

Ripercorrere l’evoluzione della normativa è un esercizio istruttivo. Il 12 novembre arriva il Dl Antifrodi (157/21) che impone il visto di conformità e l’asseverazione di congruità della spesa per la cessione e lo sconto dei bonus casa diversi dal 110 per cento. Il Dl non viene convertito, ma “copiato” nella legge di Bilancio 2022, che esonera dall’asseverazione e dal visto i piccoli interventi (in edilizia libera o di importo totale fino a 10mila euro, purché non agevolati dal bonus facciate). Questa nuova facoltà, però, diventa operativa solo dal 4 febbraio, con l’adeguamento del canale delle Entrate.

Il 27 gennaio il decreto Sostegni-ter (Dl 4/22) introduce il divieto di ulteriori cessioni. In pratica, i crediti possono essere trasferiti una volta sola. Il decreto fa scattare il blocco dal 7 febbraio, prevedendo tra l’altro una norma transitoria poco chiara, ma il termine è poi spostato al 17 febbraio dalle Entrate. Il 1° marzo, intanto, entra in vigore la conversione del Milleproroghe (legge 15/22) che, senza intervenire sull’articolo 121, ribadisce che la parcella per l’asseverazione o il visto è detraibile già per le spese pagate dal 12 novembre, e non dal 1° gennaio.

Ma torniamo al blocco dei trasferimenti. Il 26 febbraio arriva il decreto 13/22, che riammette due cessioni successive, purché verso soggetti “vigilati” (banche, società dei gruppi bancari, assicurazioni). Lo stesso decreto introduce – per le prime cessioni e le opzioni di sconto in fattura comunicate alle Entrate dal 1° maggio – il divieto di frazionamento e l’applicazione di un codice identificativo univoco ai crediti d’imposta. Per capire come le nuove chance di cessione si raccordano ai trasferimenti già effettuati prima del blocco, gli operatori devono attendere le Faq delle Entrate aggiornate il 17 marzo. Pochi giorni dopo – 29 marzo – il decreto 13 viene inserito nella conversione del Sostegni-ter (la legge 25/22).

Nel frattempo, per i lavori avviati dal 15 aprile, la congruità della spesa deve tener conto anche del Dm Mite sui costi massimi, per applicare il quale arrivano le Faq Enea del 12 aprile.

Intanto, però, il mercato si è fermato. Per tentare di sbloccare gli acquisti da parte delle banche, viene inserita una quarta possibilità di cessione ai correntisti con la conversione del Dl Bollette (la legge 34/22, in vigore dal 29 aprile; da notare che la norma sulla quarta cessione è stata cambiata nel giro di tre giorni dalla medesima commissione parlamentare). La stessa legge proroga al 15 ottobre il termine entro cui i titolari di partita Iva e i soggetti Ires possono comunicare la cessione dei crediti relativi a spese 2021.

A proposito della cessione aggiuntiva, però, ci si accorge subito che è assurdo costringere le banche a esaurire tre cessioni prima di trasferire i crediti ai propri clienti, e allora arriva il decreto Aiuti (Dl 50/22) a precisare che la cessione extra può avvenire subito, ma solo per le prime cessioni comunicate dal 1° maggio e a clienti professionali privati. Il 19 maggio le Entrate spiegano con un’altra Faq che il divieto di frazionamento dei crediti non impedisce di cederli per singola annualità. Ma gli operatori segnalano che l’iter è macchinoso e già si studiano altre modifiche.