Imposte

Privati, cessioni e sconti in fattura 2021 da comunicare entro il 29 aprile

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, se l’emendamento verrà approvato, le comunicazioni dovrebbero mantenere la scadenza del 29 aprile, soluzione assai poco sistematica

di Giorgio Gavelli

Niente più corsa contro il tempo per inviare, entro il 29 aprile prossimo, la comunicazione alle Entrate di opzione di cessione del credito o di sconto in fattura da parte di soggetti Ires e titolari di partita Iva «tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022». Se divenisse definitivo l’emendamento approvato dalle commissioni riunite Ambiente-Attività produttive della Camera al Dl 17/2022, questi soggetti avranno tempo sino al 15 ottobre prossimo.

Ricordiamo, in primo luogo, che la comunicazione dell’opzione in scadenza il prossimo 29 aprile riguarda il primo beneficiario della detrazione, che trasferisce a un qualunque soggetto terzo (banca, fornitore, eccetera) il proprio bonus sotto forma di credito d’imposta. I trasferimenti successivi (per esempio da banca a banca o da fornitore a banca) non scadono il 29 aprile e non vengono trasmessi con il modello approvato lo scorso 3 febbraio ma direttamente sulla piattaforma delle Entrate. Per cui non sono interessate dalla possibile modifica.

Il primo trasferimento è quasi sempre operato da un “privato”, soggetto Irpef, che cede a terzi la propria detrazione per monetizzarla e non portarla in dichiarazione. Queste comunicazioni – per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue 2020 - continueranno a dover essere effettuate entro il prossimo 29 aprile, anche se riguardano interventi condominiali. Scadranno, invece, al 15 ottobre le comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate da:

• imprese e professionisti che hanno sostenuto su immobili strumentali o immobili merce (solo per imprese) interventi agevolati ecobonus o sismabonus (alle varie percentuali di detrazione) o di bonus facciate;

• imprese e professionisti che fruiscono del superbonus 110% come condòmini per interventi alle parti comuni nell’ambito di condomìni a prevalenza abitativa;

• altri soggetti Ires ammessi dal comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio a fruire del Superbonus: Iacp ed enti assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alcuni enti del cosiddetto Terzo Settore (Onlus, Adv e Aps) nonché associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente, queste ultime, agli interventi operati su immobili adibiti a spogliatoi.

Una prima riflessione riguarda i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: se l’emendamento verrà approvato nel testo oggi conosciuto, che riserva la scadenza del 15 ottobre a coloro che «sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022», per questi soggetti le comunicazioni dovrebbero mantenere la scadenza del 29 aprile, soluzione assai poco sistematica.

Per le partite Iva non Ires, premesso che il rinvio non interessa gli immobili appartenenti alla sfera privatistica (le cui opzioni andrebbero comunque comunicate entro il 29 aprile), resta il dubbio per gli immobili ad uso promiscuo (professionisti, imprenditori individuali, eccetera), per i quali il bonus casa è ridotto al 50%, in forza del comma 3-bis dell’articolo 16-bis del Tuir e, per estensione interpretativa, la stessa riduzione si applica agli interventi di riqualificazione energetica, ammessi o meno al Superbonus (risposte a interpello 570/2020, 65/2021 e 198/2021). Dovrebbe trattarsi di immobili “privati” (scadenza comunicazione: 29 aprile), ma servirà un chiarimento ufficiale.

DOMANDE E RISPOSTE

1) Chi è tenuto a inviare la comunicazione?

La comunicazione è inviata:

• dal beneficiario della detrazione (anche avvalendosi di un intermediario), nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;

• dal soggetto che rilascia il visto di conformità per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall'amministratore di condominio oppure dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

2) Qual è la scadenza generale per invia la comunicazione, salva l'eccezione per i soggetti Ires e le Partite Iva?

La comunicazione dell'opzione, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il prossimo 29 aprile, salva la deroga per soggetti Ires e partite Iva prevista dall'emendamento. Per la cessione delle rate residue, l'opzione è irrevocabile e si riferisce obbligatoriamente a tutte le rate non ancora utilizzate in dichiarazione.

3) La comunicazione può essere annullata una volta inviata?

La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio ed entro lo stesso termine si può inviare una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Non si comprende come possano essere corretti errori dopo tale scadenza (risposta a interrogazione parlamentare n. 5-06751 del 20 ottobre 2021), in particolare se il cessionario/fornitore ha a sua volta erroneamente accettato il credito sul proprio cassetto fiscale.

4) Quali controlli verranno esercitati?

L’articolo 122-bis del Dl 34/2020 prevede una procedura di controllo preventivo delle comunicazioni di opzione e delle cessioni (anche successiva alla prima), che può scattare entro cinque giorni lavorativi dall'invio. L'Agenzia può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni che presentano profili di rischio, riferiti a dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Il controllo formale preventivo non impedisce successive verifiche sostanziali.

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