Imposte

Debitore inadempiente, recupero Iva mirato

La risposta a interpello 386 affronta cinque casi con le relative differenze. Il mancato pagamento determina la risoluzione dalla prima fattura rimasta insoluta

Risoluzione per inadempimento, avvio della procedura concorsuale o infruttuosità della procedura esecutiva individuale sono percorsi alternativi per il recupero dell’Iva nel caso del mancato pagamento del debitore.

A poco più di un anno dalla riforma dell’articolo 26 del Dpr 633/72 ad opera del decreto Sostegni-bis, restano delle perplessità circa la gestione dello strumento delle note di variazione dell’Iva ogniqualvolta il debitore risulti inadempiente.

I casi esaminati dalla risposta a interpello 386/2022 delle Entrate sono diversi:

a) risoluzione unilaterale del contratto con prestazioni continuative e periodiche;

b) tentativi di recupero giudiziale delle somme nei confronti di una società di persone;

c) tentativo di recupero giudiziale delle somme nei confronti di una società di capitali;

d) fallimento della società di capitali e pagamento parziale del garante;

e) risoluzione e riconoscimento dell’inadempimento a seguito di accordo transattivo.

Ebbene, rispetto a queste fattispecie l’istante, il cui credito è rimasto inadempiuto, interroga il Fisco su come emettere la nota.

La risposta dell’Agenzia è puntuale e calibrata sulle norme che regolano la materia. Nel caso a), il mancato pagamento determina l’avverarsi della condizione prevista dalla clausola risolutiva espressa apposta al contratto e, pertanto, determina la risoluzione del contratto con effetti ex tunc, ovvero a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta. Trattandosi di un contratto a esecuzione continuata, l’istante può procedere alla variazione dell’Iva solo per le prestazioni già eseguite ma non remunerate dalla controparte.

Venendo ai casi b), c) e d), l’Agenzia chiarisce, in via preliminare, che la risoluzione del contratto per inadempimento come causa per effettuare la variazione in diminuzione è una facoltà rinunciabile per il creditore che può, piuttosto, scegliere di dare avvio a una procedura concorsuale o esecutiva individuale e, quindi, procedere al recupero dell’Iva secondo le regole dell’articolo 26, commi 3-bis, 5-bis, 12 del decreto Iva (i.e. all’avvio della procedura concorsuale o all’esito infruttuoso della procedura esecutiva individuale). Se poi, successivamente alla variazione in diminuzione, a fronte dell’avvio di azioni esecutive a carico dei soci illimitatamente responsabili della società di persone ovvero del garante del debito di società di capitali, il creditore riesce a incassare le somme spettanti, questi dovrà emettere fattura nei confronti del debitore originario, indicando imponibile e imposta.

Infine, riguardo il caso e), essendo la risoluzione il frutto del sopravvenuto accordo tra le parti, il recupero dell’Iva è consentito entro l’anno dall’effettuazione dell’operazione originaria.

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