I temi di NT+Modulo 24

Rent back, quattro «spie» per applicare (o meno) l’Iva

La Cassazione traccia la rotta: dall’assenza della clausola di riscatto alla durata e agli importi dei canoni

di Luca Lavazza

Le ordinanze 37202, 37348, 37349, 37727, 40930 e 40931 del 2021 della Cassazione rivestono interesse sia per la qualità della ricostruzione dei canoni interpretativi dei contratti ai fini del trattamento tributario che per aver tratteggiato gli aspetti che devono essere soppesati dal giudice del rinvio per l’inquadramento delle operazioni di sale and rent back. I fatti di causa vedono la società italiana cedere i beni a una società irlandese (sale); i beni non si muovono dal territorio nazionale, quindi la società italiana applica l’Iva. La società irlandese concede in locazione, quindi senza patto di riscatto (non in leasing), i beni alla società italiana (rent back); la società italiana applica l’Iva, mediante l’inversione contabile, sui canoni di locazione. La società irlandese si vede negare il rimborso dell’Iva addebitata dalla società italiana sulla base della riqualificazione del contratto, operata dall’agenzia delle Entrate, in finanziamento con garanzia reale atipica (la formale cessione del bene) anziché come cessione seguita da retrolocazione.

La Cassazione, innanzitutto, ricorda che l’Agenzia ha operato riqualificando i contratti e attribuendo direttamente un differente trattamento tributario rispetto a quello del nomen iuris e non ha contestato, invece, l’abuso del diritto a norma dell’articolo 10-bis della legge 212/2000.

Le due strade sono diverse e non trovano applicazioni “miste”. Nell’ambito della riqualificazione, il percorso da intraprendere è innanzitutto in ambito civilistico secondo quanto disposto dagli articoli 1362 e seguenti del Codice civile. In particolare, nell’individuare l’intenzione dei contraenti, ex articolo 1362 del Codice civile, deve essere equamente soppesato, senza una necessaria scala di priorità, sia il senso letterale del contratto che la ratio desumibile dal contesto e dal comportamento tenuto dalle parti. Tale percorso ermeneutico richiede, secondo il giudice di Cassazione, di considerare elementi importanti per l’inquadramento dell’operazione che, nel caso di specie, sono:

1) l’assenza della clausola di riscatto: questa circostanza influisce, infatti, positivamente sulla capacità di disporre dei beni come proprietario del cessionario / locatore che sarebbe piena in quanto dipendente esclusivamente dalla propria volontà di cedere;

2) la durata della locazione e l’ammontare dei canoni di locazione da porre in relazione al prezzo di cessione del bene e al valore residuo;

3) l’interesse delle parti volto a migliorare la posizione finanziaria della cedente;

4) la causa contrattuale da porre in relazione anche alla riorganizzazione del gruppo nel quale si collocano le due società.

Il giudice del rinvio è invitato a valorizzare questi elementi differenziali rispetto ai contratti di sale and lease back oggetto di recenti sentenze che hanno ritenuto questa un’operazione unitaria dal punto di vista economico, negando che il trasferimento di beni al lessor desse luogo a una compravendita in senso proprio (ECJ C-201/18 del 27 marzo 2019 - Mydibel Sa e Cassazione n. 11023/2021). Peraltro, l’agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che le sentenze non hanno portata generale tale da applicare tout court a tutte le operazioni di sale and lease back. Deve essere infatti riscontrato caso per caso, sulla base delle clausole contrattuali, se vi sia un passaggio del potere di disporre del bene come proprietario: così la risposta a interpello 956-2754/2021, non ancora pubblicata (si veda l’articolo).

Tornando alla sentenza in rassegna, quindi, la valorizzazione dei quattro elementi indicati potrebbe portare a riconoscere che la prima transazione sia una compravendita, avendo il cessionario / locatore un pieno diritto di disporre dei beni come proprietario.

Infine, in ossequio al notorio principio di neutralità dell’Iva, la Cassazione ricorda che l’Iva deve, in ogni caso, essere rimborsata alternativamente:

a) al cessionario / locatore se viene riconosciuta la forma giuridica di cessione con retrolocazione attribuita originariamente dalle parti;

b) alla società italiana nel caso il giudice del rinvio, pur tenendo conto degli elementi distintivi enucleati dalla Cassazione, dovesse riqualificare i contratti come finanziamento e ritenere l’Iva sulla cessione dei beni addebitata in maniera errata.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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