Imposte

Nullo il patto tra coniugi di versare 500mila euro in caso di separazione

Lo afferma la Cassazione (ordinanza 11923 del 13 aprile 2022) in riferimento a una scrittura che conteneva una promessa di versamento della somma di 500mila euro

di Angelo Busani

È nullo il patto con il quale due coniugi, per il caso della loro futura separazione, convengono che l’uno versi all’altro una somma di denaro: lo afferma la Corte di cassazione nell’ordinanza 11923 del 13 aprile 2022, con riferimento a una scrittura che conteneva una promessa di versamento della somma di 500mila euro, già fulminata di nullità, in sede di merito (dal Tribunale di Como e dalla Corte d’Appello di Milano).

Secondo la Cassazione, «ogni possibile qualificazione giuridica della scrittura» conduce a non ritenerla non meritevole di tutela: ad esempio, ritenendola un patto matrimoniale, si finisce per doverlo qualificare come nullo per illiceità della causa; mentre, considerandola come un contratto preliminare di donazione, sospensivamente condizionato all’evento della separazione legale dei coniugi, del pari si deve concludere per la sua nullità per infrazione del divieto di promettere una donazione.

Anche la osservazione della scrittura in questione in termini di ricognizione del debito è una strada non percorribile: da un lato, perché si tratterebbe di un debito comunque scaturente da un contratto nullo; d’altro lato, perché la ricognizione del debito non vale come fonte generatrice di obbligazioni, ma solo come inversione dell’onere della prova in ordine all’esistenza della fonte da cui il debito nasce. Quindi, se la fonte dell’obbligo non c’è, non c’è neanche l'obbligo; e riconoscere un obbligo inesistente non comporta il sorgere di un obbligo in capo al soggetto che ha effettuato il riconoscimento del debito.

Questa decisione della Cassazione conferma dunque la linea di rigore della giurisprudenza di legittimità sui patti tra coniugi (o tra fidanzati) in vista della crisi matrimoniale, di recente ribadita con fermezza con l’ordinanza 11012/2021 (si veda Il Sole 24 Ore del 6 maggio 2021), in nome del principio, sancito nell’articolo 160 del Codice civile, per il quale tali patti sono nulli perché contrastano l’indisponibilità dei diritti che nascono dal matrimonio.

Tra l’altro, nel caso del 2021, si trattava di un patto stipulato al momento della separazione, in vista di un divorzio destinato a essere pronunciato pochi mesi dopo.

Insomma, una tendenza che contrasta con la evidente tendenza a un’affermazione sempre più progressiva e crescente dei valori di autodeterminazione anche nel diritto di famiglia. Anche perché le esigenze di prevenzione e gestione anticipata del possibile contenzioso sono particolarmente pressanti alla luce degli effetti devastanti che un conflitto tra coniugi o ex coniugi può avere nel lungo percorso che deve compiere all'interno delle aule giudiziarie.

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