Imposte

Holding, detrazione Iva piena per i costi auto

Non si applicano neanche i limiti alla deduzione per le imposte sui redditi

Deducibilità e detrazione Iva piene sui costi relativi alle auto centralizzati in capo alla holding. La risposta a interpello 107/2023 delle Entrate chiarisce in quale misura una società capogruppo può dedurre, ai fini delle dirette, e detrarre, ai fini Iva, le spese dovute all’accentramento su di sé dell’acquisizione diretta di tutte le autovetture utilizzate dal gruppo.

In sostanza, è intenzione della holding acquistare direttamente le auto, ovvero intestarsi i relativi contratti di leasing e di noleggio, da destinare ai dipendenti delle società che controlla, sia nel caso in cui l’utilizzo da parte di questi ultimi sia completamente aziendale sia nel caso in cui vi sia un uso promiscuo. Per il servizio reso infragruppo, la holding emetterebbe fattura nei confronti delle controllate al puro costo, senza maggiorazione.

Il problema che si pone è che, essendovi in acluni casi un uso promiscuo dell’auto, né la deduzione dei costi né la detrazione dell’Iva in teoria potrebbe dirsi piena.

A bene vedere, però, le limitazioni previste dalle norme fiscali non si applicano in questo caso. Non si applica, ai fini delle imposte dirette, la deduzione parziale (articolo 164 del Tuir), predisposta per le ipotesi in cui l’utilizzo dei mezzi di trasporto a motore come beni strumentali all’attività propria dell’impresa non è esclusivo. Quindi, non essendo applicabile la norma specifica dell’articolo 164, si ritorna alla regola generale dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Non si applica, poi, neanche l’articolo 19-bis1, lettera c), del Dpr 633/72 che introduce una limitazione forfetttaria della detrazione dell’Iva del 40% in caso di utilizzo promiscuo del veicolo.

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