L'esperto rispondeImposte

Indeducibile la minusvalenza dell’immobile «non merce»

di Paolo Meneghetti

La domanda

Una Snc ha assegnato due immobili a due soci in sede di recesso. Un immobile ha generato una base imponibile di 53.184 euro su cui è stata pagata un’imposta sostitutiva dell’8% pari ad 4.254,72 euro, l’altro immobile ha generato una base imponibile negativa di -158.490 euro. Come si compila il quadro RQ? Se si sommano i valori normali e i costi fiscali dei due immobili si ottiene complessivamente una differenza negativa che non origina base imponibile su cui versare l'imposta dell'8%. Io invece ho proceduto al calcolo per singolo immobile versando su quello con base imponibile positiva. Per ottenere al rigo RQ82, campo 3 una base imponibile e al rigo RQ84, campo 3 l’imposta sostitutiva versata, devo indicare il costo fiscale per differenza. È corretto oppure non dovevo versare nulla?
S.R. – Verbania

Premessa necessaria alla risposta è che l'assegnazione minusvalente non sia deducibile, e ciò accade quando oggetto dell’operazione è un immobile non merce, elemento questo che non appare nel quesito ma che viene dato per scontato da chi scrive. Detto ciò la questione da risolvere è che nel quadro RQ vi è un unico rigo che accoglie la sommatoria di tutte le operazioni di assegnazione eseguite. Ora, quando siamo di fronte a una assegnazione che origina una minusvalenza non deducibile, dovendo necessariamente inserire il dato nell’unico rigo 82 , ma nel contempo facendo sì che l’inserimento della minusvalenza non porti ad una riduzione della base imponibile dell’imposta sostitutiva (a causa dell’indeducibilità della minusvalenza stessa) , l'unico modo per operare è variare il valore normale ( colonna 1) inserendo un dato pari a quello che verrà inserito ( sempre per la stessa assegnazione) nella colonna 2. In tal modo l’operazione viene inserita nel quadro ma non genera alcuna variazione alla base imponibile generata dall’altra assegnazione plusvalente , sicché il dato finale , somma algebrica delle due operazioni, sarà una base imponibile di imposta sostitutiva pari a 53.184 euro. È chiaro che se la premessa non è corretta e quindi la minusvalenza di 158.490 euro fosse stata deducibile , allora cambierebbe la risposta ed era corretto non versare alcuna imposta sostitutiva.

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