Diritto

Fallimenti, la notifica via Pec non si ripete

Per l’ordinanza 5858/2022 della Cassazione non serve riprovare sulla mail: si rinnova alla sede del debitore

di Patrizia Maciocchi

Se la notifica dell’udienza prefallimentare, fatta dalla cancelleria all’indirizzo Pec del debitore non va a buon fine, l’onere di rinnovarla ricade sul solo ricorrente. Senza che sia necessario un nuovo tentativo all’indirizzo di posta elettronica né che siano ritrasmessi gli atti originari. La linea da seguire è quella tracciata dall’articolo 15 della legge fallimentare. Una norma secondo la quale, in caso di insuccesso del primo tentativo della cancelleria il ricorrente, nel rinnovare la notificazione - del ricorso e del decreto - disposta dal giudice, deve eseguirla di persona (articolo 107, primo comma Dpr 1229/1959) presso la sede del registro delle imprese. Nel caso questo non sia possibile, l’atto va depositato nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Se c’è un’ urgenza , il presidente del tribunale può disporre che gli atti siano portati a conoscenza delle parti con qualunque mezzo idoneo tralasciando formalità non indispensabili.

La Cassazione (ordinanza 5858) detta questi principi e accoglie il ricorso della banca creditrice e del curatore, contro la decisione della Corte d’Appello di revocare il fallimento di una società. La Corte territoriale aveva, infatti, ritenuto che l’istituto di credito, andata a vuoto la notifica della cancelleria, non avesse seguito il corretto procedimento per la convocazione della compagine all’udienza fallimentare.

Mentre la notificata telematica aveva, infatti, riguardato il ricorso prefallimentare e il primo decreto di fissazione dell’udienza, quella fatta dall’istituto ricorrente per l’udienza differita era limitata al ricorso e al provvedimento reso a verbale. Mancava dunque il decreto di convocazione originario e non c’era stato un nuovo tentativo di notifica telematica. Per i giudici di secondo grado un errore, visto che l’iter doveva ricominciare da capo, compresa l’identità degli atti. Ma Suprema corte chiarisce che così non è.

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