Imposte

Auto in benefit, tre discipline fiscali per i veicoli pre o post 1° luglio 2020

Beneficio calcolato in base alle date in cui la vettura viene immatricolata e assegnata

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di Stefano Sirocchi

Le auto immatricolate entro il 30 giugno 2020 e concesse in uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2020 – come prima o anche successiva assegnazione (ad esempio, veicoli tornati in flotta dopo l’uscita di un dipendente) – generano un benefit che va determinato in modo analitico. Occorre dunque dotarsi di adeguati strumenti e procedure aziendali di rendicontazione per rilevare le percorrenze lavorative.

Al momento, la gestione di tale casistica è particolarmente critica per i fleet manager, non solo per le implementazioni amministrative, ma anche perché correlata agli aspetti economici dei dipendenti e ai relativi equilibri nei rapporti (si vedano gli esempi alla fine dell’articolo).

Ma questa non è l’unica disciplina applicabile alle auto concesse in uso promiscuo. La legge di Bilancio 2020 ha infatti introdotto una nuova fiscalità legata alle emissioni di anidride carbonica e salvaguardato la precedente normativa per le auto già assegnate al 30 giugno 2020.

Veicoli assegnati entro il 30 giugno 2020

Per le autovetture e gli altri autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c) e m), del Dlgs 285/1992, i motocicli e i ciclomotori immatricolati e assegnati con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 non si registrano modifiche rispetto al passato. Pertanto, il calcolo del valore del benefit continuerà a essere pari al 30% dell’indennità chilometrica desumibile dalle tabelle Aci sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente in caso di concorrenza alla spesa.

Infatti, il comma 633, articolo 1, della legge di Bilancio 2020 stabilisce che, in questi casi, si debba applicare l’articolo 51, comma 4, del Tuir nel testo vigente al 31 dicembre 2019. E l’applicazione della vecchia norma continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto di assegnazione.

Veicoli immatricolati e assegnati dal 1° luglio 2020

Le novità, invece, riguardano gli autoveicoli (autovetture, autocaravan e autoveicoli per trasporto promiscuo), motocicli e ciclomotori immatricolati e assegnati in uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2020. Per la determinazione del benefit si dovrà fare riferimento ai valori di emissione di anidride carbonica dei veicoli.

Se questi valori sono fino a 60 g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico indicato nelle tabelle Aci, al netto delle eventuali trattenute al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir). Tale percentuale è invece pari:
● al 30% per i veicoli con valori di CO2 superiori a 60 g/km ma fino a 160 g/km;

● al 40% per l’anno 2020 e al 50% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km ma fino a 190 g/km;

● al 50% per l’anno 2020 e al 60% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

Dal 1° gennaio 2021 la misurazione delle emissioni avviene seguendo il nuovo e più severo standard “Wltp”, che sostituisce il precedente “Nedc”. Il legislatore non ha però adeguato i valori, alzandoli di conseguenza, come invece ha fatto nel caso dell’ecotassa (articolo 1, comma 1042, legge 145/2018).

Con il nuovo ciclo di prova, dunque, i modelli che erano prossimi alla soglia di 160 g/km sono passati allo scaglione successivo, raddoppiando quasi il valore del benefit (il moltiplicatore è infatti passato dal 30 al 50 per cento).

Veicoli assegnati dal 1° luglio ma immatricolati al 30 giugno 2020

Con la risoluzione 46/E del 14 agosto 2020, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui il contratto di concessione sia stipulato dal 1° luglio 2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, si applicano i principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, ove il legislatore non abbia stabilito un criterio forfettario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati e dedotti per evitare che l’intero “valore normale” del bene o servizio utilizzato concorra a formare il reddito di lavoro dipendente. È tuttavia richiesto che tali costi sostenuti per l’azienda siano individuati sulla base di elementi oggettivi e dimostrabili con idonea documentazione.

L’Agenzia ha concluso, dunque, che «il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro».


I CASI RISOLTI

Adempimenti
Il benefit relativo a un'auto data in uso promiscuo è ottenuto sottraendo dal suo valore normale l'utilizzo lavorativo, essendo il veicolo immatricolato il 30 giugno 2020 e assegnato dopo questa data. Quali sono gli adempimenti formali da osservare?
È necessario conservare idonea documentazione relativa agli spostamenti di lavoro. A tal proposito, si ritiene siano adatti anche sistemi misti costituiti dalle note spese compilate per le trasferte extra urbane e da un registro per tragitti lavorativi più brevi.

Trasferte cittadine
L'autonoleggio ha consegnato in data 27 agosto 2020 un'auto immatricolata il 18 giugno 2020. L'assegnazione in uso promiscuo è avvenuta il 1° settembre 2020. Nel calcolo del benefit si considerano solo gli spostamenti all'esterno del territorio comunale?
Come chiarito dalle Entrate a Telefisco 2021, l'indennità chilometrica desumibile dalle tabelle Aci va moltiplicata per il numero di chilometri percorsi per ragioni di lavoro, per gli spostamenti fatti sia all'interno che all'esterno del Comune dove è ubicata la sede di lavoro.

Auto restituita
A seguito del pensionamento di un dipendente torna in flotta un'auto immatricolata il 19 marzo 2019 con un contratto di noleggio ancora in corso. La società ritiene antieconomico gestire una procedura analitica di rendicontazione delle percorrenze lavorative.
Se il contratto di noleggio prevede delle sanzioni per il recesso anticipato, e la società ritiene che sia comunque troppo oneroso gestire una procedura analitica per il calcolo del benefit, essa potrebbe decidere di tenere l'automobile a disposizione e applicare la relativa disciplina.

Sanare il passato
A marzo 2021 è data in uso promiscuo un'automobile immatricolata prima del luglio 2020. Per errore il benefit viene determinato forfettariamente con le vecchie regole. Come evitare sanzioni al driver che non era stato informato sulla tracciabilità dell'uso aziendale?
Se non è possibile produrre idonea documentazione sui tragitti di lavoro e procedere ai dovuti conguagli, si può valutare l'uso esclusivamente privato del mezzo compensando le maggiori ritenute a carico del dipendente con l'erogazione liberale di una somma.

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