Imposte

Barriere archittettoniche, bonus 75% anche per bagni e porte

Sostituzione del bagno e ampliamento delle porte sono rimozione di barriere architettoniche e quindi sono detraibili al 75%

di Giuseppe Latour

Possibile fruire del bonus del 75% per la rimozione di barriere architettoniche per la sostituzione del bagno e l’ampliamento delle porte. Purché siano rispettati i requisiti tecnici del decreto ministeriale n. 236 del 1989, che definisce i criteri secondo i quali vanno progettati gli spazi per essere accessibili. L’importante indicazione, che riempie di sostanza le definizione della legge di Bilancio 2022, arriva con la risposta a interpello n. 461 del 2022.

Il quesito

Il caso nasce dal quesito della proprietaria di un immobile che, insieme al coniuge, avvia dei lavori di ristrutturazione per consentire alla figlia, affetta da disabilità motoria coninvalidità certificata al 100%, «di accedere ai locali autonomamente con una carrozzina elettrica». Tra i vari interventi, sono stati effettuati lavori per ampliare la porta del bagno e della camera da letto, «ristrutturando completamente un bagno per soddisfare tutte le esigenze richieste in materia di handicap, sostituendo gli attuali sanitari con altri idonei (water, doccia, lavabo)».

Questi lavori rientrano nel perimetro del bonus del 75%? Secondo le Entrate, sì. La definizione della manovra parla semplicemente di detrazione per le spese effettuate «per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti».

Le indicazioni della legge di Bilancio 2022

Dentro questa definizione, per l’Agenzia, ci sono molti interventi diversi. «Qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte - si legge - rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate comeinterventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l’istante potrà fruire delladetrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione allerelative spese sostenute nel periodo di imposta 2022».

Lavori di completamento

La detrazione del 75% spetta, inoltre, «anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari».

Edifici non prevalentemente residenziali

Non è l’unica risposta di giornata dedicata alle barriere architettoniche. Un secondo interpello (n. 465/2022) conferma la linea delle Entrate, in base alla quale il bonus 75% ha un perimetro estremamente ampio. In questo caso, si parla di edifici non prevalentemente residenziali. Secondo l’Agenzia non rileva «che l’edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale». Anche in questo caso, è possibile fruire dell’agevolazione.

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