L'esperto rispondeAdempimenti

La detrazione per i lavori in casa di riqualificazione energetica non si cede alla Srl

di Marco Zandonà

La domanda

Un contribuente, che effettua lavori di riqualificazione energetica sulla propria abitazione, può cedere la detrazione spettante a una società a responsabilità limitata (officina meccanica) di cui è socio?
f.g.- Osimo

In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento della detrazione del 65%-55%-50% per interventi di risparmio energetico, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso. Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tutti gli altri casi di compravendita di immobili abitativi tra persona fisica e società o viveversa, nel silenzio della norma, si ritiene che le quote residue di detrazione Irpef/Ires non fruite siano da considerare perse. Sul punto è, comunque, auspicabile un chiarimento dell’agenzia delle Entrate che così aveva interpretato le norme con la circolare 36/E/2007 e il decreto 19 febbraio 2007, attuativo delle disposizioni sull’ecobonus ma più volte poi modificato.

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