Imposte

Bonus affitti fruibile dalla data della dichiarazione dei redditi

La scadenza per compilare la dichiarazione sostitutiva resta fissata al 30 giugno. Il massimale di riferimento è di 1,8 milioni, nonostante l’estensione

di Giorgio Gavelli

Per individuare temporalmente il momento di fruizione di un bonus locazioni utilizzato in dichiarazione dei redditi, ai fini del risetto dei massimali concessi dalla Commissione Ue e della regolare compilazione della dichiarazione sostitutiva (si veda il precedente articolo «Aiuti Covid da autocertificare alle Entrate entro il 30 giugno») da presentare (salvo proroghe) entro il prossimo 30 giugno, l’impresa può tener conto della data di presentazione del modello Redditi. Tuttavia, per questa agevolazione, il massimale relativo alla sezione 3.1 resta di 1,8 milioni di euro, nonostante l’estensione al 30 giugno 2022 delle misure del Quadro temporaneo abbiano portato la Commissione Ue ad innalzare il limite della sezione a 2,3 milioni di euro. Sono i principi che si traggono dalla risposta a interpello 237/2022 delle Entrate, di grande attualità e interesse in vista della compilazione generalizzata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di tutti «gli operatori economici» fruitori di aiuti rientranti nel Temporary framework (Tf) degli aiuti Ue a seguito della pandemia, le cui istruzioni sono state diffuse insieme al provvedimento 143438/2022 dell’Agenzia datato 27 aprile.

L’impresa, avendo fruito all’interno della dichiarazione dei redditi presentata il 2 novembre 2021 del credito d’imposta locazioni previsto dall’articolo 28 del Dl 34/2020, chiedeva, in sostanza, se quella poteva essere la data a cui fare riferimento per la verifica del limite, e come valutare l’estensione a 2,3 milioni di euro approvata dalla Commissione Ue con riferimento a «qualsiasi momento» di erogazione dell’aiuto. Se sul primo quesito la risposta delle Entrate è positiva, sul secondo si registra una chiusura, in quanto «con riferimento agli aiuti oggetto della presente istanza di interpello» i massimali sarebbero rimasti inalterati (1,8 milioni dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022).

Circa il primo aspetto, va evidenziato che le istruzioni al modello comunicativo chiariscono, con riferimento ai crediti d’imposta, che la data di concessione dell’aiuto è individuata dal contribuente (per sua scelta) tra la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.06.2022; e la data di approvazione della compensazione (declinata in vari modi).

Con riferimento all’estensione dei limiti (il cosiddetto «Sesto emendamento» al Tf è datato 18 novembre 2021 e, tra l’altro, innalza a 12 milioni di euro il plafond della sezione 3.12) , va rilevato che nelle istruzioni al modello di comunicazione non è mai citata, per cui sembra che per tutti gli aiuti da comunicare non abbia alcun rilievo, per motivazioni che saranno da chiarire con maggiore puntualità. Come, del resto, tanti altri aspetti di questo complicatissimo adempimento. Il fatto stesso che si tratti della terza risposta ad interpello (dopo la 153/2022 che rettificava la precedente 797/2021) sulla stessa tipologia di aiuto (una tra le tante) dà la misura di quale impegno si chieda agli interessati.

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