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Dichiarazione di successione, quando scatta l’esenzione

Esimente possibile quando il patrimonio oggetto d’eredità non comprenda immobili e il suo valore non supera l’importo di centomila euro

di Vincenzo Pappa Monteforte

La domanda

Si chiedono chiarimenti in merito agli obblighi ed esoneri di presentazione della dichiarazione di successione. L’articolo 28, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, al comma 7, dispone l’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione per i parenti in linea retta, quando il patrimonio oggetto d’eredità non comprenda immobili e il suo valore non superi l’importo di centomila euro. Chiedo se, nel caso in cui l’erede sia unica ed ultima della stirpe geneaologica, benché nipote in linea collaterale, possa valersi dell’equiparazione a discendente in linea retta, ovvero senza alcuna distinzione di linea parentale, stante quanto previsto dagli articoli 469 e 572 del Codice civile, fermo restando il rispetto dei restanti due requisiti.
M. Z. – Roma

L'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, prevede che «non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare». Come tutte le norme fiscali agevolative, derogatorie dell'ordinario regime di imposizione, è da interpretare in maniera rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente correlata al dato letterale (tra tante, Cassazione, ordinanza 12 luglio 2021, n. 17976). Ne consegue l'assenza di qualsiasi equiparazione tra fattispecie legale e soggetti non espressamente indicati dal legislatore.

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