I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 30 dicembre al 7 gennaio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

PNRR/Agevolazioni

L. 29 dicembre 2021, n. 233, SO n. 48 alla GU 31 dicembre 2021, n. 310

Decreto Recovery: conversione in legge

La legge, in vigore dall'1 gennaio 2022, converte con modificazioni il Dl 6 novembre 2021, n. 152 (cd. Decreto Recovery) che contiene una serie di misure per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, il decreto punta a semplificare le procedure per i progetti previsti dal PNRR e ad accelerare l'attuazione del cronoprogramma concordato con la Ue.

Iva/Meccanismi transfrontalieri

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 dicembre 2021, n. 884 e Risoluzione agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021, n. 78/E

DAC 6: meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione e aggiustamento di prezzi

La Risoluzione 78/E analizza la corretta applicazione della norma (Dlgs 100/2020) che ha recepito la Direttiva Ue 2018/822 («Dac 6») in materia di meccanismi transfrontalieri (sono meccanismi quegli schemi, accordi o progetti, riguardanti l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle cinque condizioni dettate dall'articolo 2, comma 1, Dlgs 100/2020). Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo, il «meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi» (hallmarks) tra quelli indicati nell'Allegato 1 del medesimo Decreto, che costituiscono un «indice di rischio di elusione o evasione fiscale». In particolare, con riferimento alle norme di attuazione (Dm 17 novembre 2020), vengono stabilite le situazioni circa la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicare gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento effettuati a favore delle società controllate non residenti (TP Adjustment), in presenza di determinate caratteristiche. Le prime indicazioni sono state fornite con la Cm 10 febbraio 2021, n. 2/E. L'agenzia precisa che, per le comunicazioni successive alla prima, il dies a quo del termine di 30 giorni per la comunicazione dei TP Adjustment decorre dalla data di approvazione del bilancio della società controllante che effettua l'aggiustamento.Anche la Risposta Interpello 884 prende le mosse da una situazione in cui avviene un aggiustamento di prezzo tra consociate estere. L'agenzia, confermando le Risposte Interpello 60/2018 e 529/2021, ricorda che, per conoscere se gli aggiustamenti di prezzo abbiano rilevanza ai fini Iva, occorre verificare se essi possano qualificarsi come corrispettivo di un'autonoma cessione di beni o prestazione di servizi. Nel caso specifico, invero, le regolazioni finanziarie operate tra le società hanno l'unico scopo di ricondurre il margine operativo delle consociate nel range individuato dalla benchmark analysis, senza che possa ravvisarsi la natura di corrispettivo di un'operazione autonoma. Qualora le rettifiche di prezzo dovessero incidere sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'Iva si ricorda, sulla base delle norme (articolo 73, Direttiva 2006/112/Ce e articolo 13, Dpr 633/1972), che il corrispettivo da assoggettare a imposta ha natura «soggettiva» e non va stimato secondo criteri oggettivi (Corte di Giustizia Ue, causa C-549/11, Orfey Balgaria), salvo casi eccezionali, identificati tassativamente dall'articolo 80, Direttiva 2006/112/Ce (Corte di Giustizia Ue, cause riunite C-621/10 e C-129/11 Balkan; Corte di Cassazione 2240/2018). Da quanto sopra discende che, per valutare la rilevanza ai fini Iva dei TP adjustment, occorre verificare che: a) sia stabilito un corrispettivo (in denaro o in natura) per gli aggiustamenti; b) siano individuate cessioni di beni o forniture di servizi cui il corrispettivo è riferibile; c) esista un legame diretto tra cessioni di beni o prestazioni di servizi e corrispettivo.

Iva/Base imponibile

Risoluzione agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021, n. 79/E

Cessione di crediti deteriorati: determinazione della base imponibile

Le cessioni di crediti deteriorati (Non Perfoarming Loans o NPLs) rientrano nel campo di applicazione dell'Iva come prestazioni di servizi, se sono effettuate dietro pagamento di corrispettivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, numero 3), Dpr 633/1972, ma sono esenti (articolo 10, comma 1, numero 1), Dpr 633/1972), in quanto tali prestazioni devono essere considerate come prestazioni di servizi con finalità di finanziamento (rese dal cessionario a favore del cedente). In tal caso, è il cessionario e non il cedente del credito ad effettuare l'operazione, essendo la cessione del credito solo strumentale rispetto all'attuazione di una prestazione di servizi di natura finanziaria. Infatti, il cessionario ritrae un vantaggio economico: esso investe in NPLs per «generare un ricavo dato dalla differenza fra il prezzo corrisposto per l'acquisto di tale portafoglio (…) e quanto ricavato in sede di procedura di recupero». La base imponibile (articolo 13, comma 1, Dpr 633/1972 e articolo 73, Direttiva 2006/112/Ce) è costituita, in linea di principio, da tutto ciò che rappresenta il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, secondo le condizioni previste contrattualmente. Il corrispettivo costituisce il valore soggettivo effettivamente percepito in ogni caso concreto, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi. La base imponibile di una cessione di crediti, che si qualifichi come prestazione di servizi avente natura finanziaria effettuata dal cessionario, è, in linea di principio, pari alla differenza tra il prezzo di cessione dei crediti e il valore nominale dei crediti stessi. Detto differenziale costituisce, in linea di principio, il corrispettivo a vantaggio dell'acquirente del credito. Però, per la natura del credito deteriorato, tale criterio risulta essere inadeguato, in quanto non verrebbe correttamente rappresentato il reale vantaggio economico a favore dell'acquirente.In definitiva, le operazioni di investimento in NPLs sono operazioni in cui un soggetto investe nell'acquisto di un portafoglio di crediti in sofferenza al fine di generare un ricavo dato dalla differenza fra il prezzo corrisposto per l'acquisto di tale portafoglio (a valori notevolmente inferiori al valore nominale di tali crediti) e quanto ricavato in sede di procedura di recupero dei medesimi crediti, al netto dei costi di recupero e di struttura necessari per realizzare l'investimento. In conclusione, l'agenzia ritiene che, per determinare la base imponibile Iva in caso di cessione di crediti deteriorati, occorra far riferimento alla differenza tra il valore economico dei crediti al momento della cessione e il prezzo pagato al cedente per l'acquisto di questi ultimi. In particolare, tale valore economico riflette la valutazione alla quale giunge il soggetto passivo, che acquista il portafoglio di NPLs, come esito di analisi dettagliate e documentate circa l'effettivo valore dei crediti da acquistare; valore che si concretizza nella stima dei flussi di incasso attesi dalla gestione del portafoglio, tenendo conto dello stato di deterioramento dei crediti da acquistare. Per quanto riguarda il momento impositivo, si ritiene che detto momento coincida con il pagamento del prezzo di acquisto del portafoglio di crediti deteriorati. È allora, infatti, che si determina l'incasso della componente di sconto legata al servizio finanziario.

Iva/Reverse charge

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021, n. 894

Reverse charge: applicabile alla cessione di PC, tablet e laptop

Sono forniti chiarimenti in merito all'applicazione del regime di inversione contabile alle vendite di tablet, PC e laptop (articolo 17, comma 6, lettera c), Dpr 633/1972) effettuate nei confronti di: 1) clienti soggetti passivi utilizzatori finali dei beni: qualora il cessionario sia un soggetto passivo questi dovrà assolvere l'imposta, senza possibilità di introdurre eccezioni rispetto alla regola generale. Infatti, come chiarito con la Rm 31 marzo 2011, n. 36/E, se la cessione avviene nella fase di commercializzazione antecedente la vendita al dettaglio e l'acquirente sia un soggetto passivo, il cedente non avrà alcun obbligo di acquisire un'attestazione dall'acquirente in ordine allo «status di utilizzatore finale»; 2) esportatori abituali a fronte di dichiarazione di intento: il reverse charge costituisce la regola prioritaria prevalendo rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali. Infatti, come già chiarito con la Cm 27 marzo 2015, n. 14/E, laddove la lettera di intento inviata dall'esportatore abituale sia riferibile a operazioni assoggettate al regime di cui all'articolo 17, comma 6, Dpr 633/1972, «relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge»; 3) enti della Pubblica amministrazione soggetti passivi Iva, nei cui confronti è applicabile il regime dello split payment (articolo 17-ter, Dpr 633/1972): qualora l'operazione rientri in una delle fattispecie riconducibili nell'ambito applicativo del reverse charge, quest'ultimo prevale, pertanto non trova applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti. Infatti, non rientrano nel novero delle operazioni soggette a split payment gli acquisti per i quali l'ente è «debitore d'imposta» (Cm 13 aprile 2015, n. 15/E). In tal caso spetterà alla Pubblica amministrazione acquirente l'onere di comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale, posto che, solo in questo caso, sarà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (Cm 15/E/2015).

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021, n. 897

Cessione di oro da investimento e regime di esenzione

Il regime di esenzione Iva per le cessioni di oro da investimento, di cui all'articolo 10, comma 1, numero 11), Dpr 633/1972, opera purché il contratto abbia ad oggetto la consegna di materiale aureo che, per le sue caratteristiche, è qualificabile come oro da investimento. Ciò vale sia nell'ipotesi in cui il contratto individui gli estremi del lingotto o della placchetta, sia nell'ipotesi di una vendita di beni che, al momento in cui si produce l'effetto traslativo, presentino le caratteristiche dell'oro da investimento. Secondo le norme Iva, la cessione si considera effettuata all'atto della consegna dei beni o, se antecedenti, all'atto dell'emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, purché in ogni caso, anche in tali momenti, l'operazione sia chiaramente individuata (Corte di Giustizia Ue, causa C-419/02). I cennati principi vanno applicati al caso della cessione di oro effettuata con una particolare formula di vendita, nell'ambito della quale il cliente si obbliga ad acquistare un certo quantitativo di oro entro un dato termine, mentre la società cedente rilascia, alternativamente, un'attestazione con gli estremi identificativi del lingotto o della placchetta oggetto dell'operazione oppure con l'individuazione convenzionale, ai sensi dell'articolo 1378 del Codice civile, dell'oro oggetto di trasferimento, che dovrà essere consegnato al cliente in forma di lingotto o placchetta su richiesta dal cliente. Da un punto di vista civilistico, nel primo caso l'effetto traslativo della proprietà del bene si realizza per effetto della sottoscrizione del contratto, mentre nel secondo caso, ove manchi la specificazione del bene ceduto, l'effetto traslativo è differito al momento in cui i beni sono individuati, eventualmente mediante consegna al vettore. Soltanto a partire da tale momento sarà perciò possibile valutare la loro riconducibilità all'oro da investimento. Individuato il momento in cui avviene la cessione, in tale momento andrà verificato il rispetto delle caratteristiche dei beni che permettano di qualificarli come oro da investimento, esente da Iva.

Iva/Operazioni esenti

Risoluzione agenzia delle Entrate 3 gennaio 2022, n. 1/E

Esenzione per i contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Viene esaminato il trattamento Iva dei differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati (dai quali può scaturire, a scadenza, l'incasso o il pagamento per le parti, rispettivamente, di differenziali monetari positivi o negativi) legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica (ma lo stesso vale per altre commodities). Il contratto derivato è aleatorio (Corte di Cassazione 10598/2005): le parti si obbligano reciprocamente all'esecuzione, l'una nei confronti dell'altra, alla scadenza di un termine prestabilito, di una certa prestazione pecuniaria, il cui ammontare è determinato da un evento incerto; effettuati i calcoli all'esito del periodo pattuito, uno dei contraenti si trova a debito nei confronti dell'altro ed è tenuto a pagare la differenza. Si ricorda che l'articolo 10, comma 1, numero 4), Dpr 633/1972 prevede l'esenzione da Iva per le operazioni relative agli strumenti finanziari, fra i quali sono compresi quelli preordinati alla copertura dei rischi di variazione riguardanti tassi di interesse, tassi di cambio, indici di Borsa o prezzi di mercato dei beni. Quanto alla determinazione della base imponibile Iva, superando i chiarimenti forniti con la Rm 77/1998 (secondo cui le somme versate in esecuzione di tali accordi non erano qualificate come corrispettivi di una controprestazione), l'agenzia chiarisce che la base imponibile Iva è costituita dall'importo del differenziale monetario, considerato anche quanto previsto dall'articolo 4, legge 133/1999 per le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine (la norma recita: «agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti»).

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 gennaio 2022, n. 1

Accesso a tour virtuali: trattamento Iva

I tour virtuali a carattere turistico-museale non presentano differenze rispetto alle visite guidate dal vivo. Nel caso in esame, i servizi sono fruibili dagli utenti in modalità on line, mediante l'uso di una piattaforma che consente la realizzazione di tour virtuali grazie ai quali l'utente può fruire di contenuti digitali (foto e video), nonché della narrazione da parte di guide turistiche (in possesso di regolare patentino per l'abilitazione professionale), con le quali è prevista un'interazione, così come avverrebbe per una visita in presenza. Non si tratta, quindi, di una vendita rientrante nella disciplina dell'e-commerce, in quanto lo strumento elettronico è utilizzato semplicemente quale mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente, per cui non può definirsi un servizio elettronico. In quest'ultimo caso, la natura del servizio «rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo» (articolo 7, Regolamento Ue 282/2011; articolo 7-sexies, Dpr 633/1972). Alla luce di quanto sopra, e considerato che l'esenzione ha natura oggettiva (Rm 28 febbraio 2007, n. 30/E), l'esenzione, di cui al numero 22 dell'articolo 10, Dpr 633/1972, riguarda: 1) anche le prestazioni accessorie (es. la fornitura di audioguide); 2) le visite (virtuali) effettuate limitatamente ai luoghi indicati dalla norma, cioè «musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili».

Registro, successioni e donazioni/Diritti di usufrutto

Dm 21 dicembre 2021, GU 30 dicembre 2021, n. 309

Nuova misura del saggio di interesse legale: aggiornamento dei diritti di usufrutto e delle rendite

A seguito della modifica apportata al tasso di interesse legale (che dal 2022 viene incrementato dallo 0,01% all'1,25%), con il Decreto in esame è stata aggiornata la tabella dei coefficienti da utilizzare per il calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite (o delle pensioni) in materia di imposta di registro (articolo 46, comma 2, Dpr 131/1986) e di imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, Dlgs 346/1990).

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione

Dm Sviluppo economico 27 dicembre 2021, GU 30 dicembre 2021, n. 309

Tasso di attualizzazione e rivalutazione: nuova misura dal 2022

Il Mise aggiorna allo 0,51% il tasso da applicare, a decorrere dall'1 gennaio 2022, alle operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. Il tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea nella misura di – 0,49% con decorrenza 1° gennaio 2022. A partire dalla stessa data, il Mise ha individuato nella misura dello 0,51% il tasso da applicare ai fini di cui sopra.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Principio di diritto agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021, n. 17

Tax credit R&S: nozione di investitore

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, Dl 145/2013 è rivolto ai soggetti che, nella veste di imprese, effettuano investimenti, cioè investono risorse in attività di ricerca e sviluppo, ne sostengono i relativi costi, assumendone il rischio e avvalendosi degli eventuali risultati. Diversamente, non spetta ai soggetti che, pur eseguendo le suddette attività, non restano incisi dei relativi costi e non sopportano il rischio degli investimenti né acquisiscono i benefici della ricerca svolta (Cm 13/E/2017). Alla luce di quanto sopra detto, non può essere considerato un «investitore», ai fini del credito d'imposta in esame, un soggetto istituzionalmente deputato per legge allo svolgimento di attività soggette a un sistema regolatorio pubblico, il quale prevede un meccanismo di finanziamento delle attività totalmente derivante dall'addebito di una «tariffa» a carico di soggetti privati (consumatori). In tal caso, le attività di ricerca e sviluppo svolte costituiscono attività rientranti nell'esecuzione dei compiti istituzionali assegnati e, in quanto tali, direttamente e pienamente remunerate nell'ambito di tale rapporto con il soggetto pubblico. Con l'effetto che, nel caso di specie, il rischio è integralmente coperto dalle specifiche componenti della tariffa.

Agevolazioni/Super ammortamento

Risoluzione agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021, n. 77/E e Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021, nn. 895 e 896

Investimenti in beni strumentali nuovi: periodo di competenza delle opere realizzate in appalto

La Risoluzione 77/E analizza gli effetti prodotti dall'accettazione tacita delle opere appaltate – quando il committente non procede ad alcuna formalizzazione dell'accettazione delle opere realizzate dalle società appaltatrici – sulla disciplina del super ammortamento (articolo 1, commi 91 e seguenti, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Dal punto di vista fiscale, l'ipotesi di accettazione tacita non è espressamente disciplinata dalle disposizioni legislative concernenti il super ammortamento, né specificata in documenti di prassi. Pertanto, occorre rifarsi alla giurisprudenza, la quale ha affermato che, al pari dell'accettazione espressa, quella tacita è ritenuta idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b), del Tuir (Corte di Cassazione 10582/2015). Pertanto, l'accettazione per facta concludentia non può essere ostativa all'accesso al super ammortamento. Anche le Risposte Interpello 895 e 896 si occupano della competenza, nonché dell'inerenza dei costi sostenuti. Nello specifico: 1) quanto all'inerenza, viene chiarito che va dimostrata, in sede di controllo, la congruità dei costi di posa in opera rispetto al costo dei beni strumentali a cui si riferiscono, producendo tutti gli elementi tecnici, economici, commerciali e settoriali che giustificano il sostenimento e la capitalizzazione degli oneri in argomento ai sensi del principio contabile Oic 16 e la loro rilevanza come «oneri accessori di diretta imputazione» ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir; 2) quanto alla competenza, viene analizzata l'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, ai fini della definizione della corretta disciplina agevolativa applicabile, relativamente all'acquisizione di tre diversi cespiti, per i quali i momenti della consegna, dell'accettazione, nonché dell'interconnessione risultano differiti nel tempo rispetto all'accettazione dell'ordine e al pagamento di acconti. Quando, come nel caso di specie, si è in presenza di un contratto complesso (con il quale il fornitore si impegna a vendere un bene mobile all'acquirente e ad eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest'ultimo), lo svolgimento di tali attività ulteriori rispetto alla mera cessione del bene assume un rilievo decisivo ai fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali. Pertanto, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, non è sufficiente la consegna del bene mobile ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del Tuir, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della «certezza» previsto dal comma 1 dell'articolo 109 del Tuir.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 dicembre 2021, n. 890

Sisma bonus acquisti: inapplicabilità per acquisti effettuati presso Fondi di investimento immobiliari

Non è applicabile l'agevolazione fiscale prevista, in favore degli acquirenti di immobili, dall'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 (cd. sisma bonus acquisti), nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di un Fondo di investimento immobiliare. Se a cedere l'immobile ristrutturato è un Fondo immobiliare, infatti, la detrazione Irpef non spetta in quanto è la stessa normativa di vigilanza a mettere il veto prevedendo che tali organismi, in sostanza, non possano svolgere direttamente l'attività di costruzione e ristrutturazione. L'attività di costruzione e ristrutturazione, precisa la Banca d'Italia interpellata, è incompatibile con le caratteristiche di tale organismo.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 4 gennaio 2022, n. 2/E

Cfp attività chiuse: codici tributo per la restituzione delle somme non spettanti

Sono stati istituiti i codici tributo che permettono di effettuare la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto, previsto in favore delle attività economiche chiuse forzatamente a causa della pandemia dall'articolo 2, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e dall'articolo 11, Dl 105/2021, non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide). Si tratta, in particolare, dell'aiuto economico, erogato, mediante accredito su conto corrente, per favorire la continuità delle attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 (articoli 1 e 2, Dl 19/2020), è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni. Il provvedimento agenzia delle Entrate 29 novembre 2021, oltre ad aver definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dell'aiuto, ha precisato che «il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi» con il modello F24.Tanto premesso, per restituire spontaneamente il contributo a fondo perduto non spettante, e versare i relativi interessi e sanzioni, dovranno essere utilizzati i codici tributo:8137 «Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021»; 8138 «Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021»; 8139 «Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021».

Dogane/Attività di controllo

Dpr 29 dicembre 2021, n. 235, GU 31 dicembre 2021, n. 310

Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)

Il Decreto, che entra in vigore in relazione ai procedimenti instaurati dal 15 gennaio 2022, prevede che l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbia il ruolo di coordinamento dei procedimenti e dei controlli per mezzo del portale S.U.Do.Co., istituito presso l'agenzia medesima. Il portale funge, in particolare, da strumento per la realizzazione dell'interoperabilità tra le Amministrazioni e gli organi dello Stato, con riferimento alle attività procedimentali e ai controlli. I servizi messi a disposizione dal portale offrono agli operatori economici un'interfaccia unica per: 1) l'attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all'entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale; 2) la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli; 3) la verifica dell'avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli; 4) la consultazione dello stato di attivazione dell'interoperabilità tra i sistemi dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quelli delle Amministrazioni coinvolte.Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Decreto in argomento, si prevede che, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale, il sistema informativo dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i sistemi informativi delle Amministrazioni e organi dello Stato competenti pongano in essere processi di interazione finalizzati al controllo della validità (e all'eventuale scarico) delle autorizzazioni, certificazioni o licenze necessarie all'assolvimento delle formalità doganali. È onere degli operatori fornire, mediante il portale S.U.Do.Co. le informazioni necessarie, per avvalersi dell'esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce. La norma intende proseguire nell'attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio (articolo 12, legge 4 ottobre 2019, n.117 in recepimento della Direttiva Ue 2017/625), con riferimento particolare alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un'unica interfaccia (single window) e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le Amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l'espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l'azione delle Amministrazioni cooperanti.

Enti locali/Bilancio

Dm Interno 24 dicembre 2021, GU 30 dicembre 2021, n. 309

Bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali: differimento del termine

Viene differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. In questo modo s'intende rendere più agevole il percorso di definizione degli equilibri finanziari, anche in relazione alle numerose norme contenute nella Legge di bilancio 2022 che ha modificato la tassazione ai fini Irpef (nuove aliquote e nuovi scaglioni) e ai fini delle relative addizionali.