Diritto

Nello statuto di Spa e Srl possibili anche solo le videoassemblee

Il Consiglio notarile di Milano: sì alle telecomunicazioni dopo l’emergenza Covid

di Mario Notari

Gli statuti delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche quando non sarà più in vigore l’articolo 106 del Dl 18/2020, contenente la disciplina “emergenziale” emanata all’inizio della pandemia del Covid-19. È questo il contenuto essenziale di uno dei nuovi orientamenti interpretativi del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 200 in data 23 novembre 2021), che riprende proprio il filone da cui la Commissione Società era partita all’indomani della sua costituzione, all’inizio del 2001.

Con il suo primo orientamento interpretativo (massima n. I, in data 16 gennaio 2001), infatti, la Commissione dei notai milanesi sostenne la legittimità delle clausole statutarie di Spa e Srl sulle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione, pur in mancanza di espliciti riferimenti normativi e in contrasto con la precedente giurisprudenza onoraria.

Tale interpretazione, subito accolta con grande favore dalla prassi societaria, venne successivamente avallata dal diritto scritto, con la modifica dell’articolo 2370, comma 4, del Codice civile, ad opera della riforma del 2003, ai sensi del quale «lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione».

I medesimi principi sono poi stati sostanzialmente recepiti anche dall’articolo 106 del Dl 18/2020 (decreto «Cura Italia»), il quale, pur nella cornice emergenziale nella quale si colloca, ha previsto che le assemblee si possano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione «anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie», senza la necessaria presenza del presidente e del segretario o notaio nello stesso luogo. Ciò ha consentito, in un primo tempo, durante i mesi del lockdown imposto dalla pandemia, di svolgere regolarmente le riunioni assembleari (e consiliari), scongiurando così un rischio di paralisi degli organi sociali di tutte le società italiane.

Ma anche dopo il lockdown, il regime emergenziale ha fatto toccare con mano l’efficienza e l’efficacia delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, pur avendo ri-conquistato la libertà di movimento e la possibilità di effettuare riunioni di persona. È vero che talvolta la presenza fisica nel medesimo luogo può essere considerata una soluzione preferibile, ma è altrettanto vero che in numerosi casi lo svolgimento delle assemblee solo mediante mezzi di telecomunicazioni consente notevoli risparmi di tempo e di risorse economiche, senza alcun inconveniente rilevante.

Ci è dunque chiesti se, una volta cessata la norma speciale dell’articolo 106 del Dl 18/2020, fosse possibile riprodurre tramite apposite clausole statutarie la medesima facoltà, attribuendo agli amministratori la possibilità di scegliere se convocare l’assemblea senza l’indicazione di un luogo “fisico”, bensì pre-vedendo solo l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

La massima n. 200 fornisce una risposta affermativa, negando quindi la sussistenza di un diritto individuale del socio di potersi recare di persona in un luogo fisico per intervenire all’assemblea. Del resto, se la ratio delle norme sulla convocazione delle assemblee è proprio quella di favorire l’esercizio dei diritti so-ciali, si può senz’altro affermare che essi sono maggiormente tutelati in un’assemblea da tenersi esclusivamente in videoconferenza piuttosto che in un’assemblea convocata in qualsiasi luogo d’Italia o d’Europa in forza delle clausole statutarie quasi sempre presenti negli statuti, pur nel rispetto del dato formale e della lettera della legge.

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