Finanza

Bonus turismo, presentazione delle istanze dal 28 febbraio al 30 marzo

Nei successivi 60 giorni individuate le imprese destinatarie degli aiuti

Nuovo avviso pubblico del 18 febbraio con le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per le strutture ricettive, potenziali beneficiarie dell’agevolazione combinata (credito d’imposta/contributo a fondo perduto/finanziamento agevolato) prevista dall’articolo 1 del Dl 152/2021. Ora è possibile mettere in fila le date, decisamente ravvicinate:

O lunedì 21 febbraio sulla piattaforma del ministero sarà disponibile il fac simile per la domanda;

O il 28 febbraio dalle 12,00, le imprese potranno iniziare a caricare le istanze;

O il 30 marzo alle 17,00 scade il termine ultimo per presentare l’istanza, dopo di che, nei 60 giorni successivi, e cioè entro il 29 maggio, il ministero individuerà i beneficiari tra i primi in graduatoria.

È evidente la corsa contro il tempo per la produzione dei 29 documenti necessari che richiedono, tra l’altro, in molti casi, l’intervento della Pubblica amministrazione, i cui tempi di rilascio non sono veloci.

È concesso presentare l’istanza e poi completare la presentazione dei documenti? Le Faq 17 e 18 pubblicate dal ministero del Turismo il 17 febbraio cercano di rispondere a questa cruciale domanda.

Nella Faq 17 si è chiesto di coordinare la data di presentazione dell'istanza con la possibilità di modificare dati già inseriti o di presentare nuova documentazione. La risposta è che «ai fini dell'ordine cronologico si considera la data e l'orario di invio della domanda, come attestato dal sistema, ovvero quello dell'ultimo documento inserito o modificato».

Una risposta che non sembra ben coordinata con la successiva secondo la quale «considerato che la richiesta può riguardare anche interventi da effettuare negli anni successivi al 2022 e che talune autorizzazioni non sempre vengono rilasciate con anticipo, si conferma che la documentazione richiesta (Dia, Scia, Cila o Cilas) potrà essere prodotta dopo la presentazione della domanda nel rispetto dei termini previsti dall’avviso per l’inizio dei lavori». Resta il dubbio se, presentati i documenti in ritardo, si mantenga l’ordine cronologico di invio dell’istanza (ovviamente incompleta).

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