Controlli e liti

Fuori dall’imponibile Iva gli oneri generali del sistema elettrico

La natura tributaria esclude il loro inserimento nella base imponibile

di Massimo Romeo

Gli oneri generali del sistema elettrico (Ogse) non entrano nella base imponibile dell’Iva, addebitata all’utente dall’impresa fornitrice di energia elettrica. Essi, infatti, non costituiscono il corrispettivo pagato dall’utente al fornitore nell’ambito del rapporto contrattuale che li lega, ma configurano oneri economici posti dalla legge a carico dell’utente, che il fornitore si limita a riscuotere da quest’ultimo per poi versare alla competente autorità statale. Detti oneri, dunque, hanno natura fiscale e come tali non possono costituire base imponibile ai fini Iva. Così la Ctr Lombardia con la sentenza n. 712 del 28 febbraio 2022.

La Ctr, in riforma della sentenza di primo grado, afferma come sia indubbio che formalmente il soggetto passivo dell’imposta è colui che, esercitando attività di impresa o di lavoro autonomo, è debitore del tributo (articolo 17 del Dpr 633/1972); ma è altrettanto vero che il contribuente finale al quale viene imputato, attraverso il meccanismo della rivalsa, l’onere dell’imposta, è il consumatore del servizio o del bene ceduto. Il cessionario che acquista beni nell’esercizio di una attività di impresa, come nel caso della casa di cura appellante, si differenzia invece dal consumatore finale e pertanto, in quanto legittimato, può chiedere direttamente all’Erario il rimborso delle somme indebitamente versate, promuovendo la controversia tributaria (Cassazione, sentenza 24923/2016). Secondo tale orientamento vi sono committenti e cessionari che operano nella qualità di privati consumatori (che rimangono incisi dall’imposta) e vi sono committenti e acquirenti che operano nell’esercizio di una professione o di un’impresa, acquistando beni e servizi strumentali ai fini di tale esercizio.

Nel merito, poi, la Ctr condivide la tesi della società secondo cui gli oneri generali del sistema elettrico (Ogse) non entrano nella base imponibile dell’Iva, addebitata all’utente dall’impresa fornitrice di energia elettrica. Gli Ogse, affermano gli interpreti, non costituiscono il corrispettivo pagato dall’utente al fornitore nell’ambito del rapporto contrattuale che li lega (da qualificarsi quale contratto di somministrazione ex articolo 1559 del Codice civile) ma configurano oneri economici posti dalla legge a carico dell’utente, che il fornitore si limita a riscuotere da quest’ultimo per poi versare alla competente autorità statale. Gli Ogse, pertanto, non rientrano nella nozione di base imponibile di cui all’articolo 13 della disciplina Iva domestica, considerato che si tratta di somme riscosse dal fornitore al cliente nell’interesse dell’Erario e versate a quest’ultimo, senza alcuna funzione di corrispettivo per i beni o servizi ceduti dal fornitore stesso. L’obbligo per i consumatori finali di pagare gli Ogse prescinde, pertanto, dal rapporto di somministrazione di energia elettrica. «Detti oneri dunque, conclude la Ctr, hanno natura fiscale e come tali non possono costituire base imponibile ai fini Iva».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©