Imposte

Docenti e ricercatori trasferiti in Italia prima del 2020, va chiarita la base di calcolo dell’imposta agevolata

Opzione per chi ha terminato il primo periodo agevolato a fine 2019 o 2020; va precisato se l’imposta del 5 o 10% si calcola sui redditi 2021 o su quelli prodotti nell’ultimo anno agevolato

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

La pubblicazione del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 102028 del 31 marzo 2022 lascia aperti alcuni punti sulla facoltà di prolungare la durata del regime agevolativo previsto dall’articolo 44 del Dl 78/2010 per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia prima del 2020.

Ricordiamo che tale facoltà, introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), riguarda i soggetti che sono stati iscritti all’Aire o che siano cittadini di stati membri dell’Ue che hanno già trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultano beneficiari degli incentivi fiscali. In particolare, per tali soggetti, è stata prevista la possibilità – in presenza di figli minorenni o a carico o dell’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia – di optare per l’estensione del periodo di fruizione degli incentivi a 8, 11 e 13 anni, a seconda dei casi.

L’opzione può essere esercitata a fronte del versamento di una somma pari, in base alla specifica situazione, al 10% o 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia oggetto di agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Il provvedimento ha specificato che il versamento va effettuato mediante modello F24, utilizzando un apposito codice tributo di prossima emanazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione. Per coloro che hanno terminato il primo periodo di fruizione il 31 dicembre 2021, il termine per il versamento slitta invece al 27 settembre 2022 (180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento).

Il dubbio applicativo e la possibile soluzione

Nulla viene, invece, indicato per coloro che hanno terminato il primo periodo agevolato a fine 2019 o 2020. Posto che la norma include anche tali soggetti tra i potenziali beneficiari della proroga, immaginando che la scadenza per l’opzione sia sempre il 27 settembre 2022 andrebbe chiarito se in questi casi il 10% o il 5% dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti nel 2021 o, viceversa, nell’ultimo anno di fruizione del beneficio.

Un ulteriore aspetto su cui è auspicabile un chiarimento riguarda le modalità di recupero delle maggiori imposte versate in passato. Una possibile soluzione, in coerenza con quanto accaduto per fattispecie similari (provvedimento 85330/2018 sulle modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 dai beneficiari della legge 238/2010 che avevano esercitato l’opzione ex articolo 16, comma 4, Dlgs 147/2015) potrebbe essere quella di presentare:

O una dichiarazione integrativa ex articolo 2 del Dpr 322/1998;

O oppure un’istanza di rimborso in carta libera ex articolo 38 del Dpr 602/1973, all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per i relativi anni di imposta è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.

In questo modo verrebbe compiutamente raggiunto l’obiettivo della norma di superare la disparità di trattamento rispetto ai docenti e ricercatori che si sono trasferiti a decorrere dal 2020, per i quali era già prevista la possibilità di prorogare la durata dell’agevolazione in presenza delle relative condizioni (articolo 44, comma 3-ter del Dl 78/2010).

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