L'esperto rispondeAdempimenti

Forum Telefisco / La Sas può perfezionare la rivalutazione con una dichiarazione integrativa

Contabilità

di Gian Paolo Ranocchi

La domanda

Una Sas in contabilità semplificata non ha provveduto né a versare la prima rata né a comunicare l’opzione per la rivalutazione nel modello Redditi. È ancora possibile accedere alla rivalutazione del 2020 presentando il modello Redditi integrativo entro 90 giorni dal termine di scadenza e versando la prima rata in ritardo beneficiando della riduzione della sanzione con ravvedimento?

In relazione al perfezionamento della rivalutazione di cui all’articolo 110 torna applicabile quanto sostenuto nella circolare 14/E del 2017 in merito alla rivalutazione secondo cui «l’esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa è senz’altro perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Dpr 602/1973, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 (cosiddetto “ravvedimento operoso”)».

In merito al secondo aspetto si ritiene applicabile il principio espresso, da ultimo, nella circolare 42/E del 12 ottobre 2016, secondo cui «anche la dichiarazione integrativa presentata, entro il medesimo termine di novanta giorni, per correggere errori od omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve finestra temporale, l'infedeltà». In tal senso, si era espressa già la risoluzione 325/E del 14 ottobre 2002 in tema di rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali ex articolo 86 del Tuir, in cui si afferma che «in relazione alle specifiche scelte di natura dispositiva, come quella in commento, la rettifica della dichiarazione a favore del contribuente è sempre legittima se operata prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. In tale ipotesi, infatti, la seconda dichiarazione si sostituisce integralmente alla prima. (…) Inoltre, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 7, dell’articolo 2 più volte richiamato, si considerano valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine legale, con la conseguenza che anche le dichiarazioni rettificative di precise scelte negoziali nel senso sopra illustrato, se presentate entro detto termine, possono efficacemente sostituire la dichiarazione originaria».

Conformemente a questa, si è espressa anche la circolare 33/E del 28 dicembre 2020, (a commento del regime agevolativo per i cosiddetti lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015). Pertanto, si ritiene che l’opzione per la rivalutazione ed il riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto agosto possa essere validamente effettuata mediante la presentazione di una dichiarazione cosiddetta “tardiva”, nel termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo senso si esprime la bozza di circolare su rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa attualmente consultabile sul sito delle Entrate (Parte III – risposta 2).

Questo quesito è tratto dal Forum con gli esperti abbinato a Telefisco 2022. Collegati al Forum per consultare le altre risposte che saranno via via pubblicate dal 1° febbraio in poi.

È inoltre possibile consultare L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. E, per chi non trova la risposta al proprio caso, è sempre possibile inviare una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©