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Regime Oss, fatture emesse in via facoltativa dai soggetti aderenti con il codice N3.2

L’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la risposta a interpello 802/2021 e nel corso di Telefisco 2022

di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

Eravamo un po’ tutti convinti che – nel caso di fatture emesse facoltativamente dai soggetti che aderiscono al regime Oss, di cui all’articolo 74 sexies del Dpr 633/1972 – il codice Natura da utilizzarsi fosse l’N7, denominato «Iva assolta in altro stato Ue (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex articolo 7-sexies, lettere f, g, articolo 74-sexies, Dpr 633/72)».

Ebbene, l’agenzia delle Entrate ha invece precisato che, qualora l’emissione della fattura, pur facoltativa, sia finalizzata alla formazione del plafond Iva, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), è preferibile non utilizzare la Natura N7, bensì indicare il codice Natura N3.2, corrispondente all’operazione intracomunitaria effettuata, in quanto di significato prevalente.

L’aggiornamento delle Faq

A fronte di questo importante chiarimento, AssoSoftware ha recentemente aggiornato la Faq 8 marzo 2022, Chiarimenti sulle operazioni Oss/Ioss, a integrazione della precedente Faq del 22 ottobre 2021, con la quale aveva fornito le indicazioni operative circa le modalità di compilazione della fattura elettronica, qualora questa fosse emessa facoltativamente a fronte di un’operazione di vendita a distanza rientrante nel regime Oss.

La risposta a interpello 802/2021

Il tutto nasce dalle indicazioni fornite con la risposta a interpello 802/2021, con cui l’agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione prevista per gli esportatori abituali, che consente loro di effettuare acquisti in regime di non imponibilità Iva, va riconosciuta anche ai soggetti che effettuano le vendite a distanza intracomunitarie previste dal regime Oss. In particolare, nell’occasione l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi sono elementi sostanziali che inducano a escludere le vendite a distanza di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl 331/1993 dal calcolo del plafond, posto che il comma 4 dello stesso articolo 41, continua a definire le operazioni di cui all’articolo 8, comma 2, del Dpr 633/1972, come idonee a essere computate nel conteggio, anche a seguito della nuova formulazione. Tuttavia, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l’Iva estera con le regole del regime Oss Ue, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, Dpr 633/1972, e per poter altresì maturare i requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali previsti dall’articolo 38-bis dello stesso decreto, devono - in aggiunta all’applicazione delle regole previste per il regime Oss - continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza previste dalla normativa nazionale ordinaria. Quindi, in fase di emissione della fattura, per la quota parte dell’imponibile che genera plafond, occorre utilizzare la Natura N3.2 «non imponibili - cessioni intracomunitarie», con riferimento al fatto che si tratta di operazione intracomunitaria. Mentre l’Iva estera potrà essere indicata in fattura con una delle modalità suggerite nella citata Faq AssoSoftware.

Va ricordato, infine, che i soggetti che, pur non obbligati, emetteranno fattura:

O dovranno altresì presentare la dichiarazione Iva annuale, inserendo le transazioni tra quelle di cui al rigo VE30 «Operazioni che concorrono alla formazione del plafond», campo 3 «Cessioni intracomunitarie»;

O potranno presentare il modello Iva TR, inserendo le operazioni nei righi TA30 e TD2, ai fini dei rimborsi trimestrali.

Rimane invece valida l’indicazione della Faq di utilizzare il codice Natura N7, nelle cessioni di beni o servizi in regime Oss qualora l’operatore, pur emettendo fattura, non intenda farla concorrere alla formazione del plafond o per il computo delle richieste di rimborso trimestrale Iva.

Adeguamento delle procedure

A fronte di questa novità, le procedure software di emissione delle fatture sono state recentemente adeguate, laddove l’impostazione della Natura N7 già avveniva in modo automatico ed era legata ad un attributo anagrafico o a un determinato codice Iva. Laddove, invece, l’impostazione della Natura fosse manuale, non sono stati necessari specifici aggiornamenti alle procedure e rimane compito dell’operatore impostare manualmente la Natura N7 o N3.2 per l’imponibile. Anche in questo caso le software house associate ad AssoSoftware sono in grado di fornire le necessarie indicazioni ai propri clienti per poter operare nel modo più appropriato, grazie ad un dialogo continuo anche sotto il profilo operativo, che l’associazione intrattiene con gli uffici dell’agenzia delle Entrate.