Imposte

Cessioni del 110%, dal Fisco la guida per sanare gli errori

Via libera delle Entrate a nuove istruzioni su bonus edilizi: indicazioni su dolo e colpa grave e linee guida sulle irregolarità. Omissione delle comunicazioni rimediabile entro il 30 novembre

di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus casa – compreso il 110% – avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre. Mentre chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni. Sono due dei chiarimenti della circolare 33/E delle Entrate. Un documento che illustra tra l’altro le nuove norme introdotte con la conversione dei decreti Aiuti (Dl 50/2022) e Aiuti bis (Dl 115/2022) per limitare la responsabilità degli acquirenti dei crediti alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.

Inoltre, la circolare precisa come calcolare l’esecuzione del 30% di lavori richiesto dalla scadenza dello scorso 30 settembre per le villette (si vedano gli altri articoli e le schede).

Errori da matita rossa e blu

Allegato alla circolare c’è un modello per chiedere «l’annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti». Va sottoscritto da entrambe le parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e inviato via Pec alle Entrate (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it).

A livello pratico, questa nuova procedura va usata quando la comunicazione – già accettata dalla controparte – è viziata da errori sostanziali ed è scaduto il termine “ordinario” per un eventuale annullamento o un invio sostitutivo (cioè il quinto giorno del mese successivo a quello di invio).

Se invece l’errore è solamente formale, la cessione è valida ai fini fiscali e l’imprecisione va segnalata mandando – alla stessa Pec – una nota sottoscritta con cui si indicano i dati corretti.

Molto importante è la classificazione degli errori da parte delle Entrate. Sono formali, ad esempio, le sviste riguardanti l’indicazione di recapiti, dati catastali, numero di pratica dell’asseverazione Enea, tipologia del cessionario, data di esercizio dell’opzione. Sono invece errori sostanziali quelli che «incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto», come il codice fiscale del cedente o il codice intervento da cui dipende la percentuale di detrazione e il limite di spesa.

La chance al 30 novembre

Una volta ricevuta la domanda di annullamento, le Entrate ridurranno il plafond del credito compensabile in capo al cessionario. A quel punto, se non è ancora scaduto il termine annuale, si potrà inviare una nuova comunicazione. È chiaro, però, che oggi questa finestra temporale – in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue per le spese 2020 – è aperta solo per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires, per i quali la scadenza è il 15 ottobre; per tutti gli altri, la data-limite era il 29 aprile scorso.

Ecco perché risulta preziosa la possibilità – ammessa dalla circolare – di ricorrere all’istituto della remissione in bonis, che consente l’invio tardivo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza “mancata” (cioè il prossimo 30 novembre per i soggetti “solari”).

Ci sono però alcune condizioni per sfruttare la remissione in bonis: bisogna avere i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione; l’accordo di cessione del credito o le fatture con lo “sconto” devono avere data anteriore alla scadenza precedente (29 aprile); non devono essere iniziate «attività di controllo sulla spettanza del beneficio»; infine, bisognerà pagare con F24 una sanzione da 250 euro non compensabile né riducibile con il ravvedimento (le istruzioni, annuncia l’Agenzia, arriveranno con una successiva risoluzione).

Altri errori formali

La circolare detta anche procedure ad hoc per correggere due errori formali piuttosto frequenti. Il primo è l’omissione del numero «1» nella comunicazione del primo Sal, che blocca gli invii successivi: vi si rimedia inviando i Sal seguenti senza il numero e il progressivo del primo invio, e mandando tali informazioni via Pec.

Il secondo errore è l’indicazione di un credito d’imposta inferiore alla detrazione che si vuole trasferire: qui la soluzione è mandare una nuova comunicazione di cessione con gli stessi dati e un importo pari alla differenza non comunicata la prima volta.

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