Niente forfettario con una pensione oltre i 30mila euro
La risposta a interpello 427 precisa che non è rilevante l’obbligatorietà del trattamento pensionistico
La percezione di una pensione superiore a 30mila euro preclude l’accesso al regime forfetario, indipendentemente dall’obbligatorietà del pensionamento. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 427/2021.
A decorrere dal 2019, la legge 145/2018 ha modificato la lettera d-ter del comma 57 della legge 190/2014, ripristinando la causa ostativa che vieta l’accesso al regime forfetario a coloro che percepiscono un reddito di lavoro dipendente o assimilato di ammontare superiore a 30mila euro.
Il reddito di pensione, come previsto dall’articolo 49 del Tuir, è un reddito assimilato a quello dipendente. Ne consegue che la causa ostativa opera anche con riferimento a chi è titolare di questo reddito.
Il contribuente istante riteneva che la percezione di una pensione, di qualunque ammontare, non fosse causa ostativa nel caso di pensionamento avvenuto per obbligo di legge. A sostegno della sua tesi, citava la risposta ad interpello 161/2019 in cui un pensionato di vecchiaia veniva ammesso al regime forfetario.
Tuttavia, nella risposta 161/2019 (ma già nella circolare 10/E/2016), l’Agenzia aveva sostenuto l’inoperatività di un’altra causa ostativa nel caso del pensionamento per legge, ovvero quella di cui alla lettera d-bis del comma 57 che preclude l’accesso al regime a coloro i quali svolgono l’attività prevalentemente nei confronti degli ex datori di lavoro. La ratio di questa causa di esclusione è quella di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo; rischio che non sussiste nel caso in cui la pensione sia obbligatoria.
A parere dell’ufficio, però, le stesse conclusioni non possono però essere applicate alle altre cause ostative. Da qui il rigetto dell’istanza.