Imposte

Associazioni sportive nel Runts fuori dalla stretta sull’Iva

Le novità del Dl fisco lavoro superate dall’emendamento alla manovra 2022

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Enti associativi e modifica del trattamento Iva con possibile ripensamento. Le novità del decreto fisco - lavoro (Dl 146/2021), che inquadra tra le operazioni esenti alcune entrate finora considerate escluse dall’Iva (per esempio corrispettivi specifici e quote supplementari versate da associati, partecipanti o tesserati nonché entrate da somministrazione di alimenti e bevande), a quanto pare potrebbero avere vita breve. Con un emendamento al Ddl di Bilancio 2022, approvato in Commissione bilancio del Senato lo scorso martedì, viene disposto lo stralcio della norma modificativa del regime Iva e il ripristino del sistema previgente.

In attesa di conoscere l’esito dell’iter parlamentare della norma resta una certa preoccupazione da parte degli enti non profit in merito agli effetti derivanti dalla concreta applicazione delle nuove regole. Va detto, infatti, che la modifica proposta prende le mosse da una procedura di infrazione avviata ormai dal 2009 dalla Commissione europea. Dunque, anche se dovesse essere confermato lo stralcio della modifica Iva, occorrerà comunque capire quale soluzione proporre per scongiurare in tempo utile gli effetti della procedura Ue.

La platea degli enti potenzialmente interessati dalle modifiche Iva nel mirino della Commissione europea è piuttosto ampia. Pensiamo a quelli di natura politica, sindacale, assistenziale, culturali e di promozione sociale. Tra questi vi rientrano anche gli enti sportivi per i quali si pongono alcuni importanti temi di coordinamento normativo che dovranno essere valutati con particolare attenzione. Iniziamo col dire che il decreto fisco-lavoro riconduce nel campo delle operazioni esenti Iva le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese dalle associazioni sportive dilettantistiche a favore delle persone che lo praticano. Una formula molto più ampia rispetto a quanto previsto per le altre tipologie di enti associativi, per i quali, invece, si fa espresso riferimento all’attrazione nel regime di esenzione delle sole entrate di natura corrispettiva versate dai soci/tesserati. Il rischio è quello di andare oltre quanto richiesto dalla Ue per gli enti sportivi.

Tale pericolo potrebbe essere scongiurato con una riformulazione più puntale in grado di superare peraltro le indicazioni generali della direttiva (articolo 132) confluite nella disposizione normativa. Pensiamo al richiamo alla condizione che le attività, per rientrare nell’esenzione, «non provochino distorsioni sulla concorrenza». Una indicazione che andrà necessariamente chiarita e su cui si registra qualche tentativo definitorio nella circolare 18/E/2018, dove l’agenzia delle Entrate aveva qualificato come concorrenziale quella attività svolta dall’ente e diretta ad acquisire clientela estranea all’ambito associativo.

Sul piano operativo occorrerà valutare gli effetti delle nuove regole sugli enti sportivi che applicano il regime agevolato Ires e Iva della legge 398/1991 e che, oltre alle operazioni imponibili, si ritroveranno a dover gestire anche quelle esenti. Considerati gli esoneri dagli obblighi dichiarativi previsti sia dall’articolo 36-bis del Dpre 633/1972 che dalla legge 398/1991, nessun obbligo ulteriore su questo versante dovrebbe derivare con la modifica normativa.

Peraltro, l’assetto così delineato non interesserà le tante associazioni sportive dilettantistiche che hanno anche la qualifica di associazione di promozione sociale (Aps) e che non superano il limite annuo dei 65mila euro annui di ricavi. Per queste è prevista l’applicazione del regime forfettario della legge 190/2014. Una previsione voluta per assicurare alle Aps un’anticipazione degli effetti di quel regime cui, in termini di coerenza sistematica, accederanno, entro la soglia dei 130mila euro di ricavi, con la piena autorizzazione UeE sulle misure fiscali del Codice del terzo settore (articolo 86). Per gli enti sportivi che non rivestono la qualifica di Aps e che non sono ancora dotate di partita Iva vi sarà invece la necessità di adempiere a questo onere per tempo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©