Controlli e liti

Il consorzio è coinvolto se i fornitori non hanno struttura organizzativa

Cessionari senza personale e inadempienti con il Fisco: le fatture sono fittizie per la Ctr Lazio 3468/7/2021

di Marco Nessi e Roberto Torelli

Il contribuente cui sia stata contestata l’indeducibilità e l’indetraibilità dei costi documentati da fatture per le quali l’ufficio abbia fornito elementi di prova idonei a fare presumere con gravità, precisione e concordanza la riferibilità a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti non può superare tale rilievo affermando l’effettività delle prestazioni rese ai propri committenti, ma deve fornire concreti elementi di prova circa la effettività delle operazioni di acquisto effettuate. È questo il principio affermato dalla Ctr Lazio nella sentenza 3468/7/2021 (presidente Pannullo, relatore Scalisi).

L’ufficio contestava a un consorzio, ritenuto soggetto fittizio e interposto, di avere utilizzato fatture di acquisto per operazioni oggettivamente inesistenti e per operazioni soggettivamente inesistenti. L’oggettiva inesistenza deriverebbe dal fatto che i fornitori del consorzio erano soggetti privi di un’organizzazione aziendale adeguata all’esercizio dell’attività dichiarata, sprovvisti di personale dipendente, ed erano inoltre gravemente inadempienti sul piano tributario, avendo omesso gli obblighi di dichiarazione e pagamento delle imposte.

Contro l’accertamento il contribuente presentava ricorso invocando la mancanza di prova dell’inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni contestate. Il ricorso è stato rigettato dal giudice di primo grado la cui decisione è stata confermata in appello.

La Ctr ha ricordato che, in tema di operazioni inesistenti, l’onere della prova incombe sull’ufficio. Tuttavia, qualora questo lo abbia assolto anche mediante il ricorso a presunzioni, passa al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, ma tale prova non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, i quali vengono, infatti, normalmente utilizzati proprio per fare apparire reale un’operazione fittizia.

L’ufficio è tenuto a dimostrare gli elementi caratterizzanti la frode e la connivenza del cessionario. Tale prova – precisa la Ctr – può esaurirsi nella dimostrazione che il soggetto interposto è privo di una struttura organizzativa adeguata all’esecuzione della prestazione: questo è un elemento sintomatico dell’assenza della buona fede del contribuente.

Nel caso di specie la mancanza di una adeguata struttura aziendale nei soggetti fornitori, così come l’assenza di lavoratori dipendenti e la presenza di gravi inadempimenti degli obblighi tributari sono elementi sufficienti a fondare la pretesa erariale, a fronte della quale il contribuente non può limitarsi a dimostrare l’effettività delle prestazioni rese ai propri committenti.

Il principio
Stop alla deducibilità e detraibilità dei costi documentati da fatture di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Spetta all'ufficio fornire elementi concreti di prova. Qualora questi ultimi facciano ricorso a presunzioni, passa al contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.

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