Adempimenti

Sconto contributivo 2022, tetto mensile di 2.692 euro

Le istruzioni operative dell’Inps sulla riduzione dello 0,80% in busta paga. Taglio sulla tredicesima solo se il suo ammontare non supera la stessa somma

Strada spianata per la diminuzione dei contributi nella busta paga dei dipendenti, valevole per il 2022. Con la circolare 43/2022, l’Inps spiega - seppure dopo qualche mese di attesa - come applicare lo sconto contributivo previsto dalla legge 234/21 (Bilancio 2022). Si tratta di una riduzione della contribuzione Ivs a carico dei lavoratori pari allo 0,80% che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, interessa tutti i dipendenti con esclusione dei domestici, compresi gli apprendisti. L’agevolazione è applicabile ai rapporti di lavoro già in essere e a quelli che si costituiranno nel 2022.

La riduzione dell’aliquota contributiva si può riconoscere solo se la retribuzione imponibile (previdenziale) del mese non supera i 2.692 euro. In caso di sforamento, il lavoratore non ha diritto alla facilitazione.

La stessa legge prevede una deroga al tetto, valevole per il mese in cui generalmente si paga anche la tredicesima, ossia a dicembre. In tal caso, secondo l’Inps, si ha un doppio limite anche se di eguale importo (2.692 euro), che si applica separatamente sullo stipendio ordinario e sulla mensilità aggiuntiva. Entrambi potranno essere agevolati esclusivamente se, singolarmente, non superano il tetto. Il controllo sul rispetto di quest’ultimo, riguarda il singolo mese e non l’intero anno.

Chi sperava che l’Inps introducesse un parametro annuo (2.692 x 13 = 34.996 euro) con possibilità di recupero a conguaglio dei mesi non agevolati, resterà deluso in quanto l’Istituto non ha ritenuto di interpretare più estensivamente la disposizione. Circa l’erogazione della gratifica natalizia, l’Inps ha specificato che, nell’ipotesi in cui la corresponsione della stessa avvenga mensilmente, la verifica del superamento del limite si esegue sulla base dei 2.692 euro per la retribuzione mensile ordinaria mentre, per il rateo di tredicesima, il rispetto del tetto va effettuato prendendo a riferimento 1/12° di 2.692, cioè 224 euro.

Per i lavoratori che ricevono anche la quattordicesima, l’Inps esclude il riconoscimento della riduzione dello 0,80%, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, se l’imponibile previdenziale mensile (in cumulo: mensilità normale più quella aggiuntiva) supera la soglia di 2.692 euro.

Riguardo ai rapporti di lavoro che cessano prima del mese di dicembre 2022, l’Istituto ammette la valutazione separata della retribuzione ordinaria e dei ratei di tredicesima liquidati; in pratica il mese di cessazione viene trattato come se fosse dicembre 2022.

Una situazione particolare potrebbe determinarsi nei casi di riduzione dell’imponibile previdenziale per effetto di un evento indennizzato dall’Inps. Si pensi, per esempio, a un lavoratore che percepisce di norma una retribuzione lorda di 2.700 euro, il quale si ammala in alcuni mesi. La sua retribuzione imponibile potrebbe scendere sotto la soglia limite e ciò determina l’ammissione alla riduzione anche se, parallelamente, egli percepisce l’indennità di malattia.

Per effetto della disposizione in commento, l’aliquota contributiva pensionistica generalmente pari al 9,19% si riduce, nei fatti, a 8,39 per cento. Anche gli apprendisti, come già accennato, beneficiano dello sconto e l’aliquota applicata sulla loro busta paga varia dal 5,84% al 5,04 per cento. La misura si applica all’intero 2022 e per il recupero degli arretrati si possono utilizzare i flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

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